Armi in mano ai giovani: come interviene la Legge italiana?

Le leggi sono state inasprite dopo il Decreto Sicurezza

di Carolina Cassese

Nel recente periodo, con troppa frequenza, i giovanissimi utilizzino armi per dare sfogo alla propria violenza, spesso scaturita da banali motivazioni o da fragilità psichiche. Il caso dell’accoltellamento a scuola di una docente di francese da parte di un suo alunno tredicenne in provincia di Bergamo ha scosso profondamente l’opinione pubblica, ponendo seri interrogativi sui controlli negli istituti e sulle vulnerabilità adolescenziali. Ad oggi, la normativa che disciplina l’uso e il possesso di armi da parte dei giovani in Italia è estremamente rigida.

Ad inasprirla ci ha pensato il Decreto Sicurezza 2026. È importante chiarire subito che non esiste un modo legale per aggirare la legge, occorre però conoscere le distinzioni tecniche tra ciò che è considerato “arma” e ciò che è definito “strumento atto a offendere”, oltre alle differenze tra uso “sportivo” e “porto in pubblico”. Per ottenere un porto d’armi personale per difesa, caccia o sport, è necessario aver compiuto 18 anni.

Ci sono alcune eccezioni: dai 16 anni con il consenso dei genitori e il superamento dell’esame di abilitazione è possibile ottenere la licenza, e per il tiro a segno, dove i minori solitamente dai 10 ai 12 anni possono praticare l’attività esclusivamente nei poligoni autorizzati sotto costante supervisione e senza poter trasportare l’arma all’esterno.

Il recente Decreto Sicurezza ha introdotto la tolleranza zero sulla vendita e il porto di oggetti da taglio tra i giovanissimi, vietando di vendere o cedere a minori di 18 anni qualsiasi strumento da punta o da taglio atto a offendere indipendentemente dalla lunghezza della lama. Per i venditori sanzioni che variano dai 500 ai 3.000 euro.

In base all’Articolo 4-bis della Legge 110 del 1975, se la lama è uguale o superiore ai 5 centimetri con blocco o a scatto il porto fuori casa costituisce un delitto punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, mentre se la lama supera gli 8 centimetri ma è fissa o pieghevole senza blocco il porto resta vietato senza un giustificato motivo come il lavoro o il campeggio. La Legge italiana anche per lame sotto i 5 centimetri specifica che “qualsiasi oggetto atto a offendere, come un semplice cutter, richiede una valida giustificazione per essere portato in pubblico”.

Una delle novità più incisive riguarda la responsabilità di chi esercita la potestà genitoriale: una sanzione amministrativa diretta da 200 a 1.000 euro qualora un minore venga sorpreso con un oggetto pericoloso, poiché la responsabilità è diventata oggettiva e non basta più dimostrare di aver educato bene il figlio.

Inoltre, la Legge disciplina l’omessa custodia tramite l’Articolo 20-bis della già citata Legge 110 del 1975, stabilendo che “se il minore accede a un’arma da fuoco perché non custodita in un armadio blindato certificato a norma UNI EN, il proprietario rischia l’arresto fino a un anno e la revoca immediata del titolo”. Per non incorrere in denunce penali che segnerebbero per sempre la fedina penale di un giovane, dunque, è necessario rispettare rigorosamente i requisiti tecnici: il giustificato motivo, distinguere correttamente tra trasporto in custodia e porto pronto all’uso e adottare una custodia attiva dei dispositivi.

Per concludere, la Legge italiana non ammette l’uso di armi o strumenti non conformi per prevenzione o difesa anticipata: la difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa e verificarsi solo nel momento di un pericolo attuale.

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