Cassazione: alla guida bisogna prestare attenzione anche agli errori degli altri

Carolina Cassese Carolina Cassese14 Gennaio 20204 min

È stata emanata qualche giorno fa, ma già sta creando scompiglio, la sentenza n. 121/2020 della Corte di Cassazione che riafferma l’obbligo di “diligenza” nei confronti degli utenti della strada. La vicenda trae origine dalla condanna di un camionista per aver commesso il reato di omicidio colposo. Difatti la sua condotta aveva provocato l’investimento di un automobilista mentre era intento ad effettuare una manovra di svolta. Secondo gli Ermellini, tale condanna muove dal principio secondo cui “è necessario che chi è alla guida di un mezzo sia sempre in grado di padroneggiare il veicolo e di prevedere le condotte imprudenti altrui“.

La vicenda

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l’imputato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per sei mesi perché per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge, aveva determinato la morte di un altro automobilista. Alla guida del proprio mezzo, infatti, alla velocità di 90 km orari, sebbene su quel tratto c’era il limite dei 60 km orari, l’uomo andava ad urtare l’auto della vittima, proveniente dal senso opposto di marcia, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, senza rispettare la precedenza, tagliando così la strada all’impatto.

L’imputato ricorreva in Cassazione sollevando quattro motivi, ovvero:
1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante l’interrogatorio poche ore dopo il sinistro ed il giorno successivo, contrariamente alla qualifica di dichiarazione spontanee perorate dai giudici di merito.
2. Erronea validità del limite dei 50 km orari sulla corsia percorsa dall’imputato, anche in virtù della accertata concorrente responsabilità della stessa vittima. Tale velocità non è venuta a galla dal verbale della Polizia ma solo dalla consulenza tecnica del giudice, realizzata a distanza di tempo dai fatti, in un lasso di tempo in cui la segnaletica era stata modificata, senza valutare tra l’altro che il limite veniva enucleato dal consulente 1100 metri prima del luogo del sinistro stradale.
3. Inefficacia prescrittiva del cartello riportante il limite di velocità dei 50 km orari, situato prima di ben due interruzioni della continuità della via, rappresentate da due intersezioni con strade di accesso a proprietà private. Sul luogo del sinistro era vigente all’epoca dei fatti il limite dei 90 km orari.
4. Mancato giudizio contro-fattuale sulle concrete circostanze, poiché il G.I.P aveva conferito importanza alle conclusioni del P.M, secondo cui l’incidente non avrebbe avuto luogo se l’imputato avesse rispettato il limite dei 50 km orari.

Il ricorrente, inoltre, provvedeva a integrare il primo motivo del ricorso sulla inservibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato alla Polizia Giudiziaria citando una autorevole sentenza della Corte di Cassazione a sostegno della sua tesi.

Le decisioni

Tuttavia la Cassazione, con sentenza n. 121/2020, dichiarava il ricorso inammissibile sul presupposto che i motivi sollevati in sede di legittimità siano gli stessi depositati in sede d’appello, con conseguente illegittimità degli stessi. Valide ed utilizzabili sono poi le dichiarazioni riportate dall’imputato alla Polizia Giudiziaria. L’orientamento della Corte di Cassazione e relativa decisione in merito alla vicenda giuridica sottesa. Per quanto concerne le contestazioni attinenti il limite di velocità, invece, gli Ermellini evidenziano l’inciso secondo cui: “il fatto che l’odierno ricorrente procedesse ad una velocità di gran lunga superiore al limite, è emerso dalla consulenza tecnica operata dal pubblico ministero. Anche la consulenza tecnica della difesa aveva cercato di dimostrare che, seppur avesse proceduto ad una velocità conforme ai limiti, il camionista ricorrente non avrebbe potuto evitare l’impatto con la Fiat Panda che gli si era parata all’improvviso davanti“.

Il G.I.P in primo grado aveva rilevato che: “le conseguenze pregiudizievoli potevano essere sicuramente evitate, se l’imputato avesse rispettato il limite di velocità e avesse mantenuto un’andatura più moderata. Tali cautele erano esigibili anche in ragione delle condizioni di tempo e di luogo: scarsa visibilità, strada con una doppia curva ed un’intersezione opportunamente segnalati, presenza di un’auto che, intendendo svoltare a sinistra, era necessariamente accostata alla linea di mezzeria“. Il furgone dell’imputato inoltre, al momento della manovra, distava 31 metri dall’auto della vittima, per cui era visibile dalla sua posizione. La situazione esigeva insomma che l’imputato fermasse prontamente la marcia del veicolo.

La Cassazione, dopo una approfondita analisi della giurisprudenza sul principio di affidamento, ha riaffermato il principio secondo cui “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa“. Difatti, la Suprema Corte rammenta il disposto normativo secondo il quale: “la disciplina della circolazione stradale contiene norme che estendono l’obbligo di attenzione e di prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari, essendo così frequenti da costituire un rischio tipico, prevedibile, da padroneggiare nei limiti del possibile“. Pertanto, alla luce di tutto quanto suesposto, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso del ricorrente. In costanza dell’innovativo orientamento della Suprema Corte di Cassazione in merito ai sinistri stradali, si consiglia a tutti gli automobilisti di tenere una condotta prudente e negligente, idonea a tutelare la propria incolumità, ma soprattutto cercando di prevenire le condotte imprudenti degli altri conducenti.

Carolina Cassese

Carolina Cassese

Laureata in giurisprudenza presso l ‘Università degli studi di Napoli Parthenope, dopo aver svolto pratica forense nella materia di diritto civile, decide di intraprendere la carriera dell’insegnamento di diritto ed economia politica presso l’istituto paritario Kolbe di Nola. Ha conseguito diversi master e specializzazioni per l‘ insegnamento ed attualmente collabora con l‘associazione Saviogroup, di cui è vicepresidente, realizzando articoli e servizi fotografici attinenti la festa dei gigli di Nola e non solo. Membro membro del Cda della Pro loco di Nola città d ‘arte con delega alla festa dei gigli. Fa parte del direttivo dell’associazione delle reti delle macchine a spalla. Membro del coro diocesano del Duomo di Nola. Ama il nuoto la pallavolo, la ginnastica artistica e la danza classica, che ha praticato in tenerà età. Da piccola ha studiato pianoforte ed è appassionata di musica classica, napoletana e dei gigli degli anni ‘70 e ‘80. In passato ha inciso alcune canzoni dei gigli, sposando il suo amore per il canto con la festa dei gigli di Nola. Ama trascorrere i weekend al cinema o prendendo parte ad escursioni nei posti più belli della Campania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

a2it.it

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.