Bocciatura a scuola, come fare ricorso? In linea di principio, il voto assegnato da un docente ad uno studente al termine di una verifica o di un’interrogazione è sempre giusto. Lo dice un decreto presidenziale che riconosce all’insegnante la piena capacità di valutazione. Sussistono dei casi in cui il brutto voto deriva da altre motivazioni, in particolare quando lo studente è penalizzato dal voto per un’assenza giustificata ad un’interrogazione o ad un compito in classe, specie se non erano in programma e, in questo caso, il docente dovrebbe chiedere all’alunno di svolgere una prova suppletiva, altrimenti rischia di avere un atteggiamento discriminatorio se non addirittura illecito. Inoltre, il voto può essere ragionevolmente dubbio quando è frutto di un numero troppo basso di interrogazioni o viene espresso dopo un quadrimestre rispetto alla data in cui si è svolta la prova.
Secondo la normativa, il docente deve osservare leggi e disposizioni in qualità di pubblico dipendente, agendo nell’interesse dei diritti delle altre persone. Deve inoltre: valutare sulla base dell’apprendimento dell’alunno evitando di sottolineare i suoi difetti; esprimere un giudizio motivato oltre al voto numerico; valutare, al fine di stabilire la media dei voti scolastici, dei fattori obiettivi (il numero di voti positivi o negativi) e dei fattori soggettivi: esempio, se l’alunno ha sempre fatto o meno i compiti a casa in modo costante e soddisfacente, ecc.
E’ compito del Collegio dei docenti stabilire il numero di interrogazioni da svolgere durante l’anno scolastico. I compiti o le verifiche dell’alunno devono essere “classificati”, ovvero gli elaborati senza voto o senza un giudizio che non consentano di comprendere la qualità dello stesso, non sono da tenere in considerazione. Se il brutto voto assegnato in modo discutibile causa una bocciatura ingiustificata, come bisogna presentare ricorso?
Prima di agire per le vie legali, occorre parlarne con lo stesso professore, fissando un colloquio e, se si ritiene opportuno, coinvolgendo i genitori. Se il colloquio non desse i frutti desiderati, il passo successivo sarebbe l’incontro con il dirigente scolastico per trovare un modo di mediare. L’interlocutore successivo è l’ Ufficio Scolastico Regionale. Occorre agire entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la bocciatura. L’esposto può essere presentato in carta semplice dall’alunno maggiorenne o dai genitori di quello minorenne sulla base di un comportamento scorretto dell’insegnante.
In caso di riscontro negativo, si ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale competente a giudicare una vicenda che vede coinvolto un ente della Pubblica amministrazione, ovvero la scuola. Se i giudici amministrativi ritenessero che l’operato del docente non è stato corretto, il professore rischierebbe un procedimento disciplinare. Contro la decisione del TAR è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato. Se l’alunno è convinto che il docente ha operato in malafede e riesce a provarlo, potrà fargli causa in un tribunale ordinario, affiancato, oltre che da un avvocato, da qualche testimone in grado di sostenere le sue ragioni.