La convivenza tra coniugi separati è prova della riconciliazione? Il codice civile, all’art. 157, stabilisce che i coniugi, una volta separati, possano procedere alla ricostituzione del vincolo coniugale. Ciò avviene tramite una manifestazione volontaria e reciproca espressa da ciascun coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile senza rivolgersi al giudice. La facoltà dell’ufficiale dello stato civile di raccogliere tali manifestazioni è stata stabilita dall’art. 63, comma 1, lettera g) del D.P.R. n. 396/2000. Nel caso in cui i coniugi abbiano la residenza fuori dal territorio italiano, essi possono manifestare il desiderio di riconciliarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
È necessario, per l’efficacia della dichiarazione di riconciliazione, che i coniugi siano già in uno stato di separazione personale, derivante, alternativamente: da un provvedimento di omologazione di separazione consensuale; da una sentenza di separazione giudiziale; da un accordo raggiunto davanti all’ufficiale dello stato civile; da una convenzione di negoziazione assistita da legali.
Qualora i coniugi decidano di porre fine alla loro separazione tramite un accordo condiviso, hanno diverse opzioni per decretare questa decisione: rivolgersi all’ufficiale di stato civile presso il Comune dove è stato celebrato il loro matrimonio; rivolgersi all’ l’ufficiale di stato civile del Comune dove hanno la residenza; appoggiarsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese estero dove risiedono; optare per un atto notarile, nel caso in cui la riconciliazione si inserisca all’interno di un accordo che riguarda questioni patrimoniali tra i coniugi.
Nel momento in cui si procede alla formalizzazione dell’accordo, è necessario che i coniugi indichino la data precisa della loro riconciliazione, che può essere anche precedente alla redazione dell’atto. Successivamente, l’ufficiale di stato civile, dopo aver redatto l’atto, registrerà la riconciliazione nell’atto di matrimonio. L’art. 157 cod. civ. stabilisce che la riconciliazione tra i coniugi può avvenire, oltre che con una dichiarazione espressa, anche con un comportamento non equivoco incompatibile con la separazione stessa.
Dunque, la convivenza tra coniugi separati è prova della loro riconciliazione? L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14037/2021 ha affermato che il mero fatto di vivere sotto lo stesso tetto non sia sufficiente a dimostrare la volontà di ripristinare il vincolo matrimoniale in quanto devono essere presenti altri elementi, quali la partecipazione alla vita familiare e affettiva, che confermino la volontà di riconciliarsi. Tali manifestazioni affettive e pratiche condivise sono elementi essenziali per valutare la riconciliazione effettiva tra i coniugi.