Il “Bonus vacanze” è attivo. Tale benefit rientra nel famoso “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e elargisce un contributo fino a 500 euro da fruire per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 nella circolare n. 18 i primi chiarimenti per la fruizione del credito.
Vediamo chi può ottenere tale bonus. Possono usufruire del “Bonus vacanze”: i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE bisogna consultare il sito dell’INPS.
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo occorre che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee. Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici.
Il Bonus attribuito al proprio nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non dovrà essere stampato, ma averlo sempre a disposizione sul proprio smartphone. Basterà comunicarlo all’albergatore, insieme al proprio codice fiscale, al momento del pagamento del soggiorno direttamente presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze.
Il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
- deve essere speso in un’unica soluzione presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito. Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte del cliente, non serve far nulla: occorre solo far sapere a chi sceglierà la struttura alberghiera per le vacanze che si aderisce all’iniziativa. Lo sconto applicato al cliente in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Cari lettori, se siete interessati a usufruire del bonus vacanze, occorre seguire le linee guida fissate dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, è opportuno cliccare sul sito internet www.agenziadelleentrate.gov.it per poter conoscere nei dettagli le modalità per ottenere il bonus vacanze.
(Informazioni tratte dal sito www.agenziadelleentrate.gov.it)