La Legge regolamenta la gestione del posto auto/moto in condominio? In generale, non è possibile occupare un posto auto condominiale con una moto, a meno che il regolamento di condominio non lo preveda esplicitamente o ci sia una delibera assembleare che lo autorizzi. I posti auto condominiali sono, per definizione, destinati al parcheggio
di autoveicoli. La moto, sebbene sia un veicolo, ha dimensioni e caratteristiche diverse e la sua occupazione potrebbe sottrarre spazio a chi possiede un’auto.
Il regolamento di condominio è la fonte principale delle norme che disciplinano l’uso delle parti comuni. Se il regolamento specifica che i posti sono adibiti solo ad auto, o non menziona le moto, l’uso per le due ruote non è consentito. Anche in assenza di una previsione nel regolamento, l’assemblea condominiale potrebbe deliberare in merito, autorizzando l’uso dei posti auto anche per le moto, magari definendo delle aree specifiche o delle modalità di utilizzo. Ogni condomino, poi, ha il diritto di usare le parti comuni in modo da non impedire agli altri di farne parimenti uso.
Occupare un posto auto con una moto potrebbe essere visto come un ostacolo all’uso degli altri condomini. Cosa fare, quindi, se si vuole parcheggiare la moto nel posto auto condominiale? Prima di tutto, controllare il regolamento di condominio, questa è la prima cosa da fare. Bisogna cercare se ci sono articoli specifici che riguardano il parcheggio di moto o altri veicoli diversi dalle auto. In secondo luogo bisogna parlare con l’amministratore di condominio che ci può chiarire la situazione e, se necessario, portare la questione all’attenzione dell’assemblea. In ultima istanza, si può proporre una delibera assembleare. Se il regolamento non lo prevede e non ci sono divieti espliciti, occorre infatti chiedere che la questione venga discussa e votata in assemblea: una delibera favorevole darebbe la possibilità di parcheggiare la moto.
In assenza di queste condizioni, parcheggiare la moto nel posto auto condominiale potrebbe essere considerato un uso improprio della parte comune ed essere richiamati dall’amministratore o, nei casi più gravi, incorrere in sanzioni previste dal regolamento