Costiera: eliporto abusivo, scatta il sequestro della Finanza

L'area rientrava all'interno dell'area naturale protetta dei siti della Rete Natura 2000

di Redazione Zerottouno News

A Sorrento, in località “Le Tare”, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area e del cantiere del locale complesso eliportuale. Le accuse riguardano reati in materia urbanistica e paesaggistica, dei quali sono chiamati a rispondere un dirigente e un funzionario dei Lavori Pubblici del Comune di Sorrento.

Le indagini, condotte dal personale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, e coordinate dalla Procura della Repubblica, che si sono avvalse di una consulenza tecnica, hanno permesso di accertare che gli interventi di riqualificazione del complesso eliportuale sarebbero stati realizzati in un’area costituente porzione di una particella rientrante, per la quasi totalità, all’interno dell’area naturale protetta dei siti della Rete Natura 2000, classificata quale Zona di Conservazione Speciale “ZSC – IT8030006 – Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano, e gestita dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.

La zona era individuata come Sito di Importanza Comunitaria, sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale, a vincolo idrogeologico, caratterizzata da un grado medio di pericolosità per eventi franosi e, infine, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di manufatti abusivi, acquisiti al patrimonio comunale. Non vi era un valido titolo abilitativo e una valutazione di incidenza ambientale (VIncA) da parte della Regione Campania;

Conformemente a quanto evidenziato dalla Regione Campania, anche l’Ente Parco dei Monti Lattari, nel corso della Conferenza dei Servizi, aveva formalmente richiesto l’attivazione del procedimento per il rilascio del “sentito parere” del Parco e per la Valutazione di Incidenza. La consulenza tecnica ha accertato che sarebbe stato necessario attivare la procedura di VIncA, dal momento che una porzione della particella catastale interessata dall’intervento rientra, per la quasi totalità, all’interno dell’area protetta classificata quale Zona di Conservazione Speciale “ZSC – IT8030006 – Costiera amalfitana tra Nerano e Positano”, e la porzione interessata dai lavori, pur ricadendo all’esterno dell’area protetta, è contigua ad essa, con conseguente applicazione della procedura VIncA.

Si è accertato, altresì, che la Conferenza dei servizi non avrebbe potuto avere carattere decisorio, in quanto il progetto sul quale si era pronunciata non aveva le caratteristiche di un progetto esecutivo, ma si risolveva in un mero progetto di fattibilità tecnico-economica, come palesato dal fatto che il progetto esecutivo, diverso rispetto a quello posto alla base della Conferenza, era stato trasmesso al Comune soltanto alcuni mesi dopo la conclusione della Conferenza ed era stato approvato con una nuova determina dirigenziale.

La Conferenza di Servizi semplificata, inoltre, non si sarebbe potuta validamente pronunciare in quanto alla stessa non erano stati invitati a partecipare né l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, nonostante il vincolo idrogeologico, né l’Ufficio Condono del Comune di Sorrento, nonostante il rilascio di pareri relativi all’istanza di condono edilizio relativa a manufatti abusivi presenti nell’area interessata dall’intervento, con conseguente illegittimità della Conferenza instaurata.

La consulenza tecnica ha accertato, infine, che, sebbene il PUC, in coerenza con il Piano paesistico, classifichi l’area come “Zona omogenea F2 – Parchi Territoriali”, prevedendo che per gli edifici ivi esistenti ed ovviamente legittimi siano consentiti solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi prevedeva la demolizione e la ricostruzione dei manufatti abusivi ivi esistenti, considerati legittimabili in forza di un’istanza di condono edilizio arbitrariamente estesa, in violazione della normativa sul condono, a manufatti, illegittimi. Questi ultimi però non potevano formare oggetto di condono, in quanto realizzati in assenza di un’autorizzazione edilizia annullata o decaduta, sussistendo per gli stessi solo licenze per l’esercizio di attività commerciali, che non potevano in alcun modo essere assimilate a delle vere e proprie licenze e/o concessioni edilizie.

Il sequestro preventivo si è reso necessario per evitare l’aggravamento delle conseguenze dei reati, trattandosi di opere abusive, non ultimate, insistenti in un’area protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Il decreto di sequestro preventivo emesso – fanno sapere dalla Guardia di Finanza – è tuttavia suscettibile di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, in forza del principio costituzionale di non colpevolezza, non potranno essere considerati colpevoli sino a quando non sarà intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

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