Un figlio può decidere se stare con un genitore in caso della fine del matrimonio dei propri genitori? In Italia, specifichiamo subito, non esiste un’età specifica in cui un figlio può autonomamente decidere con quale genitore vivere in caso di separazione o divorzio. La legge italiana, facendo riferimento in particolare l’articolo 337-octies del Codice Civile, stabilisce che “il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, se ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore se capace di discernimento”.
Per dirimere la questione, bisogna comprendere che la chiave non è l’età anagrafica, bensì la capacità di discernimento del minore. Questo significa che anche un bambino di 8 o 10 anni, se dimostra di avere la maturità e la consapevolezza necessarie per comprendere le implicazioni della sua scelta, può essere ascoltato dal giudice. Quest’ultimo, poi, valuterà attentamente la sua opinione, ma non sarà vincolato ad essa.
Quando decide sull’affidamento, il giudice tiene conto di numerosi fattori, sempre nell’esclusivo interesse del minore. Prima di tutto l’opinione del minore che viene ascoltata e considerata soprattutto se il bambino è più grande o mostra discernimento. Viene considerata, poi, anche la relazione del minore con entrambi i genitori, così come ad essere considerate sono anche le condizioni di vita dei genitori: si considerano la stabilità economica, abitativa e la capacità di ciascun genitore di provvedere alle esigenze del figlio. Ancora, viene analizzato il mantenimento delle relazioni con la famiglia allargata (nonni, zii, ecc). Infine, viene preso in considerazione il benessere psicofisico del minore: nella pratica il giudice può avvalersi anche di consulenze tecniche d’ufficio (i cosiddetti CTU) con psicologi o mediatori familiari per valutare la situazione e il benessere del bambino.
In tutto questo processo è fondamentale l’opera di mediazione. Spesso, prima di arrivare a una decisione del giudice, i genitori possono ricorrere alla mediazione familiare. Questo strumento permette di trovare accordi condivisi
sull’affidamento e sulla gestione dei figli, tenendo conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia, inclusi i desideri del minore, se esprimibili. In sintesi, un figlio non decide, nella pratica, autonomamente con chi stare. Tuttavia, la sua voce e le sue preferenze assumono un peso crescente con l’età e la maturità, venendo sempre considerate dal giudice nell’ambito di una decisione che mira al suo superiore interesse. Per cui, il suo ruolo resta centrale in ogni situazione.