Il figlio può rifiutare il cognome del padre? L’ordinanza n. 15654 del 5 giugno 2024 della Cassazione ha posto in evidenza come il parere del minore, sebbene non vincolante, giochi un ruolo fondamentale nella decisione finale che spetterà al giudice. Se il riconoscimento avviene disgiuntamente da parte dei genitori, il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Pertanto, la madre che riconosce il figlio da sola può dargli il proprio cognome. Se il padre riconosce il figlio dopo la madre può dargli il proprio cognome? Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Tuttavia, se il figlio è minorenne, la decisione spetta al giudice. Questi però deve prima sentire il parere del minore se ha compiuto 12 anni (o anche di età inferiore, se ritenuto dal giudice capace di discernimento). Se invece il figlio è maggiorenne, spetta al figlio stesso scegliere se accettare il cognome paterno, scelta che andrà effettuata davanti all’ufficiale di stato civile nel momento in cui rende la dichiarazione di assenso al riconoscimento da parte del padre. Nel caso del figlio minorenne, il giudice, nell’attribuire il cognome del padre dopo la madre, deve valutare caso per caso in base all’interesse del minore con particolare attenzione alla sua identità personale.
Dopo una dichiarazione giudiziale di paternità (giudizio promosso dalla madre), un figlio minore ha la possibilità di opporsi a ricevere il cognome del padre. Il suo parere infatti, pur non essendo vincolante, incide sulla decisione che, alla fine, competerà al giudice. È questo il chiarimento fornito dalla Cassazione. Gli Ermellini hanno spiegato che, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, cui si collega, ove il figlio nato fuori dal matrimonio sia maggiorenne, una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore”.