Giornali, edicole e conflitti di interesse: come è regolamentata la stampa in Italia?

Ecco cosa dice la Legge in Italia

di Carolina Cassese

Editoria e stampa. In Italia il settore da anni è in difficoltà e i lettori sembrano sempre più disinteressati, così come gli imprenditori. Cosa succede? Innanzitutto, chiariamo che in Italia la diffusione della stampa (quotidiana e periodica) è un’attività con delle regole e tocca aspetti fondamentali della libertà di informazione e del commercio. Il quadro normativo, a partire dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa,
stabilisce le regole per l’esercizio di questa attività, distinguendo tra punti vendita “esclusivi” e “non esclusivi”.

In base a questa distinzione, l’attività di vendita di giornali e riviste può essere svolta in due forme principali. L’apertura di un punto vendita esclusivo è soggetta a un’autorizzazione comunale, rilasciata nel rispetto dei Piani di Localizzazione che i Comuni devono adottare per garantire una distribuzione equa per la vendita sul territorio. L’obiettivo è favorire la diffusione dei mezzi di informazione. Il titolare deve possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa sul commercio (D. Lgs. 114/98) e dalla normativa antimafia. Le edicole esclusive possono vendere anche prodotti non alimentari, a condizione però che la superficie a essi dedicata non superi una determinata percentuale (circa il 30%) e che la vendita di stampa resti quella prevalente. A seguito del D. Lgs. n. 170/2001 e delle successive liberalizzazioni, la vendita di giornali e riviste è stata estesa anche ad altri esercizi commerciali come tabaccherie, bar, supermercati, che però la esercitano in modo complementare. L’avvio di questa attività è generalmente soggetto a una comunicazione o autorizzazione e i requisiti sono meno stringenti rispetto alle edicole esclusive, essendo l’attività principale un’altra.

La vendita della stampa è influenzata anche dalla Legge n. 47/1948, ovvero la Legge sulla Stampa che disciplina la registrazione delle testate presso i Tribunali e fissa le indicazioni obbligatorie (la presenza del direttore responsabile, del proprietario, dello stampatore, ecc). La materia commerciale, inclusa la vendita di stampa, è invece di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, che ne definiscono in dettaglio i criteri e le modalità. Per i chioschi o le postazioni su area pubblica è necessaria invece la specifica concessione comunale, soggetta a regole sulla durata e l’assegnazione.

Alla luce di quanto descritto, è innegabile che la questione più delicata sorga quando figure che ricoprono cariche politiche o pubbliche di rilievo acquistano o detengono la proprietà dei giornali. Questo scenario solleva preoccupazioni circa la libertà di stampa, il pluralismo dell’informazione e il potenziale conflitto di interessi. Su tutti, l’acquisto di mezzi di comunicazione da parte di politici o di gruppi imprenditoriali legati alla politica può portare alla nascita del cosiddetto fenomeno del “media capture” (tradotto in italiano “cattura dei media”), ovvero il rischio di indicare la linea editoriale di un giornale verso gli interessi politici o economici del proprietario.

Questo, senza dubbio, può minare la funzione di controllo critico che la stampa dovrebbe esercitare sul potere. La normativa primaria in Italia in materia è la Legge 20 luglio 2004, n. 215 (“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di
interessi”). Questa legge però ha un ambito di applicazione limitato, in quanto si rivolge principalmente ai titolari di cariche di Governo statali come il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari ed altre cariche simili, oltre che ai componenti delle Autorità amministrative indipendenti. Questa legge prevede però gli obblighi di trasparenza: i titolari di cariche di Governo devono rendere note all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) le proprie attività economiche e patrimoniali.

L’articolo 2 della legge, in particolare, stabilisce l’incompatibilità tra le cariche di Governo e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese che operano in settori sottoposti a regolamentazione o concessione pubblica. Questo può, infatti, includere alcune attività legate all’editoria che beneficiano di concessioni o contributi pubblici. I titolari di cariche di Governo, poi, devono astenersi dal prendere decisioni o partecipare a decisioni che possano avere un’incidenza specifica e preferenziale sul proprio patrimonio, sul coniuge, sui parenti entro il secondo grado, o sulle imprese da essi controllate, con un potenziale danno per l’interesse pubblico.

La Legge 215/2004, tuttavia, è stata ampiamente criticata perché si concentrerebbe sulla gestione e non sulla proprietà in sé. Il conflitto di interessi si manifesta solo se il politico interviene attivamente con un atto di governo che avvantaggia le sue imprese. La mera titolarità di un giornale e la conseguente influenza sulla linea editoriale e sulla formazione dell’opinione pubblica non sono quindi considerate in modo adeguato, ma solo se si concretizzino in un atto di gestione pubblica.

C’è poi un’altra questione: la cosiddetta concentrazione del potere mediatico. La Legge non affronta in modo specifico e organico il rischio di concentrazione editoriale in capo a chi detiene il potere politico. Oltre alla Legge 215/2004, esistono altre normative che toccano però indirettamente la questione.

Alcuni esempi sono: la Legge Gasparri (L. 112/2004) che contiene norme per prevenire la concentrazione nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), ma si focalizza sui limiti di mercato e sulla posizione dominante; il D. Lgs. n. 39/2013 che riguarda l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e contiene clausole di incompatibilità, per esempio, per i rappresentanti legali di imprese che operano in regime di concessione; l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) che impone agli amministratori locali l’obbligo di astenersi dalla discussione e votazione di delibere che riguardano interessi propri o di loro parenti/affini entro il quarto grado.

Un elemento cruciale che ha sottolineato anche dalle istituzioni europee è la trasparenza della proprietà dei media. L’Italia è spesso indicata, non sono in patria ma anche da rapporti internazionali, come un Paese con una bassa trasparenza
sulla proprietà dei media che rende difficile tracciare i legami tra editori, gruppi economici e partiti politici.

Periodicamente, vengono presentate proposte di legge in Parlamento per riformare la normativa sul conflitto di interessi e per aumentare gli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche pubbliche, estendendo i divieti o i vincoli anche al settore editoriale. Finora però non è stata approvata una vera e propria riforma organica che risolva il
problema in modo specifico.

In Italia, infatti, sebbene esista una normativa generale sul conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo, manca una legge organica e specifica che disciplini realmente il rapporto tra proprietà dei mezzi di comunicazione e cariche politiche o istituzionali.

I rischi e le influenze possono essere diverse. Prima di tutto l’influenza politica, ovvero la possibilità che il politico-proprietario indirizzi la linea editoriale del giornale per favorire sé stesso, il proprio partito o i propri interessi, a discapito dell’obiettività e della completezza dell’informazione. Ancora, il rischio è che ci siano vantaggi economici/normativi, ovvero, la potenziale influenza sulla legislazione che possa così favorire direttamente le proprie aziende editoriali. Altro rischio importante è la concentrazione editoriale che mira a prevenire la concentrazione eccessiva di testate in capo a un unico soggetto.

Le attuali norme sono percepite come insufficienti per limitare il controllo incrociato tra potere politico, economico e mediatico.  Un segnale a livello europeo è stato il recente Media Freedom Act, un regolamento mirato a tutelare la libertà e il pluralismo dei media. Il provvedimento impone agli Stati membri di garantire la trasparenza della proprietà dei mezzi di informazione, a prevenire concentrazioni che possano nuocere al pluralismo, a proteggere i media pubblici dalle interferenze politiche. Tale normativa europea, inoltre, spinge l’Italia a rafforzare le proprie difese contro la concentrazione e il controllo politico dei media.

In sintesi, mentre la vendita fisica di giornali (le edicole) è ben disciplinata dal punto di vista amministrativo e commerciale, la questione del conflitto di interessi legato alla proprietà delle testate giornalistiche da parte di esponenti politici rimane un nodo critico irrisolto del sistema italiano. A tal proposito anche un organismo professionale come la FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) ha chiesto di introdurre una normativa seria e specifica per garantire l’autonomia e il pluralismo dell’informazione.

Altro caso, poi, riguarda gli effetti giuridici della cessione di una testata giornalistica da parte del legittimo proprietario. Caso più recente è quello riguardante la potenziale cessione del Gruppo GEDI da parte di Exor, la holding controllata da John Elkann. L’annuncio della potenziale vendita ha generato incertezza e proteste tra i giornalisti. La vicenda è seguita con attenzione anche a livello nazionale, tanto che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria ha convocato i vertici aziendali e Consigli dei quotidiani coinvolti.

Facciamo chiarezza. Dal punto di vista legale, la vendita di una testata coinvolge principalmente diversi elementi. Prima di tutto, ci deve essere l’obbligo di comunicazione, cioè una nuova dichiarazione da depositare in Tribunale entro 15
giorni dall’avvenuto mutamento. Per quanto riguarda invece il Direttore Responsabile, iscritto all’Albo dei Giornalisti, la sua eventuale sostituzione o conferma resta un elemento cruciale, soprattutto se si intende mantenere l’identità editoriale. La cessione di sola testata non implica, infatti, automaticamente il trasferimento dei contratti di lavoro o dei beni materiali.

Diverso, però, è il caso della cessione di azienda o del ramo di azienda. Se la cessione della testata si configura come un
trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, i giornalisti godono infatti di specifiche tutele previste dal Codice Civile e dal Contratto Collettivo. Se viene ceduto un ramo d’azienda in grado di operare autonomamente, il rapporto di lavoro dei giornalisti alle dipendenze della testata continua con il nuovo acquirente, che così subentra nei contratti di lavoro e negli
obblighi preesistenti. I giornalisti conservano così tutti i diritti derivanti dai loro contratti individuali.  Il vecchio proprietario e il nuovo proprietario sono generalmente responsabili in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al momento del trasferimento, per cui hanno l’obbligo di informare le rappresentanze sindacali aziendali dei giornalisti e l’Associazione Regionale della Stampa in merito al trasferimento. Deve essere avviata una procedura di consultazione sindacale che consenta di esaminare l’operazione e le sue conseguenze sui lavoratori.

In ogni caso, la normativa giornalistica prevede un’importante tutela in caso di vendita che comporti una modifica sostanziale della linea politico-editoriale della testata. Se, a seguito della cessione, la testata cambia radicalmente la sua
linea editoriale, il giornalista può esercitare il diritto alle dimissioni per giusta causa. In questo caso, il giornalista ha diritto, oltre al TFR e all’indennità di preavviso, anche a una indennità supplementare definita dal CCNLG per tutelare la libertà professionale e la cosiddetta “clausola di coscienza” del giornalista.

Infine, per quanto riguarda i diritti d’autore sulle opere create dai giornalisti nel contesto del loro rapporto di lavoro regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico e dalla legge sul diritto d’autore, essi non vengono meno neanche con il cambio di editore.

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