In Italia è legale avere una guardia del corpo personale, ma la normativa è complessa. La figura del “bodyguard” (come è conosciuta nell’immaginario comune) può essere un individuo armato e autonomo e non è direttamente riconosciuta dalla legge italiana. Ci sono, infatti, diversi punti chiave da considerare. Prima di tutto, non esiste una professione riconosciuta come “guardia del corpo” o “bodyguard” in senso stretto.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) affida la tutela dell’incolumità personale e l’ordine pubblico esclusivamente alle forze dell’ordine. Questo, tuttavia, non significa che sia vietato proteggere qualcuno. Perlopiù, la Giurisprudenza afferma che non esiste un’abilitazione specifica rilasciata dallo Stato per “guardia del corpo”.
La protezione personale rientra spesso nelle attività dei cosiddetti “Istituti di Vigilanza Privata”. Per legge, quindi, “l’attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili” e “l’esecuzione di investigazioni o ricerche per conto di privati” è regolata dal TULPS e richiede una licenza prefettizia. Le “Guardie Particolari Giurate” (GPG), ad esempio, sono professionisti riconosciuti e sono dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata autorizzati. Previa nomina prefettizia, possono svolgere attività di vigilanza armata per la protezione di beni ma non possono essere impiegate per la protezione personale di individui armati.
Il porto d’armi per difesa personale è rilasciato dalla Prefettura solo quando si dimostra un valido e motivato bisogno
di andare armati per tutelare la propria sicurezza, non quella di altri.
Ma Cosa può fare una “guardia del corpo” anche se non è una GPG)? Chiunque può essere assunto per un servizio di protezione personale, ma i suoi poteri sono limitati. Può segnalare pericoli, perlustrare aree, pianificare spostamenti e vie di fuga, porsi come scudo a protezione del datore di lavoro. Può, in effetti, intervenire con la forza solo se ricorrono gli estremi della legittima difesa (propria o altrui) e sempreché non sia possibile richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Non possono portare armi (se non hanno un porto d’armi per difesa personale rilasciato a loro nome e per un motivo valido, non legato alla protezione di terzi), né effettuare perquisizioni (possono solo chiedere il consenso per controllare). Possono effettuare un arresto solo in flagranza di reato per delitti non colposi, come qualsiasi cittadino.
E’ importante sottolineare che, anche se non esiste un riconoscimento legale specifico, esistono scuole e corsi che preparano alla professione di “operatore della sicurezza ravvicinata” o “close protection agent”. I requisiti spesso includono una buona condizione psicofisica, una fedina penale pulita, capacità di autodifesa, conoscenza delle tecniche di scorta e gestione del rischio, e a volte anche la conoscenza di lingue straniere.
Ci sono però dei rischi. Chi svolge l’attività di “bodyguard” al di fuori degli istituti di vigilanza autorizzati e senza rispettare le normative, può incorrere in reati come l’usurpazione di funzioni pubbliche.
In sintesi, in caso di bisogno di protezione personale in Italia, la via più corretta e legale è rivolgersi a un Istituto di Vigilanza Privata autorizzato perchè impiegherà personale formato e qualificato, che possono essere anche ex membri delle forze dell’ordine o con esperienza nel campo della sicurezza, pur con i limiti imposti dalla Legge sui poteri e sull’uso delle armi per la protezione di terzi.