Anche quest’anno, come spesso accade, soprattutto in occasione dell’arrivo dell’estate e il conseguente innalzamento delle temperature, l’Italia è tornata a fare i conti con una piaga ricorrente: gli incendi boschivi. Un fenomeno che colpisce con particolare violenza il sud e che divora ettari di patrimonio forestale, mettendo a rischio ecosistemi fragili e costringendo spesso all’evacuazione intere comunità. Ma dietro le fiamme, si nasconde spesso una mano umana. Esistono, ovviamente, incendi boschivi che hanno origine naturale (ad esempio a causa dei fulmini) ma sempre più spesso una grande percentuale di roghi è causata da azioni umane, siano esse di natura dolosa o colposa.
Occorre, prima di tutto, fare una distinzione tra le due tipologie di incendio. Gli incendi dolosi rappresentano certamente la minaccia più grave. Le motivazioni sono spesso legate a interessi criminali o economici, come l’esigenza di liberare terreni per pascoli, interramento di rifiuti illegali, speculazioni edilizie o attività agricole. La criminalità organizzata sfrutta quindi la debolezza del sistema di controllo per trarre profitto dalla distruzione. Gli incendi colposi sono invece causati da negligenza, imprudenza o imperizia. L’abbandono di un mozzicone di sigaretta, l’uso incauto di fiamme per bruciare sterpaglie o la mancata manutenzione dei terreni sono solo ad esempio degli inneschi che possono trasformare una banale disattenzione in un vero e proprio disastro ambientale.
Le regioni più colpite storicamente risultano essere quelle del Mezzogiorno, soprattutto Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania. Lo Stato italiano, consapevole della gravità del fenomeno, ha risposto inasprendo la legislazione.
La normativa di riferimento attuale è la Legge n. 353 del 2000, nota come “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, integrata da successive modifiche. La pena principale, nello specifico, è definita dall’articolo 423-bis del Codice Penale, che punisce chiunque causi un incendio in boschi o foreste. La pena prevista di solito è la reclusione da 4 a 10 anni ma può aumentare se l’incendio provoca un pericolo per l’incolumità pubblica o se è commesso per trarne un profitto. Oltre alle pene detentive, inoltre, la Legge prevede sanzioni accessorie (come ad esempio l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione), il risarcimento del danno ambientale (i responsabili possono essere obbligati a risarcire lo Stato per il danno ambientale e per le spese sostenute per la lotta e lo spegnimento dell’incendio), il divieto di costruzione per un periodo di 15 anni, in cui le aree boschive percorse da incendio sono soggette a un vincolo di non edificabilità e di non destinazione a pascolo, per favorirne il naturale processo di rigenerazione.
La lotta agli incendi, infine, non si limita solo alla repressione. La Protezione Civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali lavorano incessantemente per la prevenzione e lo spegnimento dei roghi. I piani regionali antincendio prevedono interventi di pulizia dei boschi, monitoraggio del territorio e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi e sulle norme da rispettare. L’efficacia di queste misure è cruciale per salvare un patrimonio naturale che, una volta distrutto, impiega decenni, se non secoli, per rigenerarsi completamente. In conclusione, quindi, non è solo la Natura che colpisce i boschi italiani. Spesso è lo stesso uomo a farsi male con le proprie mani.