Cos’è la riforma della prescrizione in Italia?

Francesco Mazzocca Francesco Mazzocca22 Aprile 20204 min

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma Bonafede che prevede, tra le altre cose, l’interruzione del termine della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. E’ questo uno dei punti più controversi e dibattuti dell’intera riforma che porta il nome del guardasigilli, punto sul quale si sono mobilitati molti giuristi, studiosi della Costituzione, avvocati penalisti, organizzando addirittura una manifestazione di diversi giorni, come ha fatto l’Unione Camere Penali attraverso una vera e propria maratona oratoria presso la Corte di Cassazione. Con l’istituto della prescrizione l’ordinamento giuridico non ha più interesse per il perseguimento del reato, una volta trascorso un certo lasso di tempo dalla commissione del fatto. Questo perché, in ragione dell’enorme tempo trascorso, si affievolisce l’esigenza di prevenire e punire le condotte criminose, tenuto conto anche del mutamento che il tempo può provocare sul soggetto che ha commesso il fatto.

Le forti critiche che sono state mosse nei confronti dell’interruzione della prescrizione, fondamentale baluardo della civiltà giuridica che mette in relazione il trascorrere del tempo con una vicenda giudiziaria, prendono spunto soprattutto da una visione di partenza sbagliata del processo, mettendo in pericolo una serie di impostazioni di fondo che ledono alcuni principi costituzionali. A tal proposito è illuminante il contributo di Enzo Cheli, costituzionalista, professore ordinario di Diritto Costituzionale e giudice emerito della Corte Costituzionale, che qualche mese fa ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Dubbio, nella quale ha messo in evidenza le difficoltà che la riforma della prescrizione può comportare sul piano del bilanciamento dei principi costituzionali. Infatti, secondo la lucida analisi del professore, l’interruzione del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado innanzitutto contrasta il principio della ragionevole durata del processo, all’art. 111 della Costituzione, perché interrompere il decorso della prescrizione significa allungare notevolmente i tempi già lunghi del processo, determinando una indefinita relazione tra un imputato e un processo: si rischia così di incatenare l’esistenza di una persona alla scure della magistratura, con effetti dannosi sia sul piano morale che materiale. Si pensi, ad esempio, a un imputato condannato o assolto dopo la sentenza di primo grado ma costretto, in virtù dell’interruzione della prescrizione, ad essere sotto processo per moltissimi anni: gli effetti deleteri sulla sua esistenza saranno innumerevoli.

La riforma, quindi, non tiene conto di un primo principio fondamentale, quello della ragionevole durata del processo. Il secondo principio costituzionale fortemente disturbato dalla riforma che prevede l’interruzione della prescrizione è quello dell’art. 27 della Costituzione, la presunzione di non colpevolezza. In questo anche qualche dichiarazione del ministro Bonafede (“Gli innocenti non vanno in carcere”) ha dato un senso di errata ratio alla riforma perché, se interrompere la prescrizione comporta una indefinita pendenza processuale per un soggetto, questo significa anche che, in linea di massima, si parte da una capovolta concezione del principio di innocenza, rendendo quindi inizialmente “colpevoli” gli imputati: in questo modo si rischia di partire da una sentenza di condanna già pronunciata prima ancora che il processo abbia inizio, sostituendo il giustizialismo al garantismo.

Una delle argomentazioni a sostegno dell’interruzione della prescrizione dopo il processo di primo grado è che la prescrizione rappresenta una scappatoia dalla condanna per molti imputati: chi sostiene questa tesi fa intendere che l’imputato si salva in una certa maniera, riprendendo gli esempi di personaggi politici le cui vicende processuali si sono protratte per lunghissimo tempo. Sotto questo aspetto, però, vi è da sottolineare che la prescrizione colpisce una percentuale minima di procedimenti penali e che spesso interviene addirittura nella fase procedimentale e non processuale. D’altronde, la funzione del processo penale non è arrivare a una sentenza di condanna, ma è accertare se i fatti della vita reale hanno un interesse sul piano processuale. Il processo penale non può partire da un disequilibrio della bilancia dei diritti o delle prerogative, che pendono dall’una o dall’altra parte: bisogna sempre garantire, a tutte le parti processuali, eguali diritti e una condizione di parità.

Le impostazioni critiche che hanno travolto la riforma Bonafede e che hanno trovato l’accordo comune, come già scritto, di costituzionalisti, penalisti e studiosi della materia, hanno poi comportato una sorta di intervento correttivo con il cosiddetto lodo Conte-bis presentato in Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso che prevede l’applicazione della disciplina dell’interruzione della prescrizione differenziata in base all’esito della sentenza del primo grado di giudizio: infatti, mentre per gli imputati condannati in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso, come da riforma, per gli imputati assolti in primo grado invece continuerà normalmente a decorrere, come ante riforma.

Francesco Mazzocca

Francesco Mazzocca

Laureato in Giurisprudenza, appassionato di calcio e di politica. Ha collaborato con Cronache della Campania, ha una passione viscerale per il giornalismo che lo ha portato a diventare giornalista pubblicista presso l'ODG della Campania.

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