Una strage familiare che scavalca i confini della cronaca nera per trasformarsi in un caso politico e giuridico. Una falla nel sistema. Un buco nella Legge. Il duplice omicidio di Mirko Moriconi e di sua madre Kety Andreoni, ad opera del papà/marito Piero, introduce dei seri interrogativi sull’intervento dello Stato di fronte alla violenza domestica e all’omofobia. Un dramma in cui il pregiudizio e il rifiuto si sono trasformati in violenza all’interno delle mura di casa, luogo che invece avrebbe dovuto garantire protezione.
Prima di tutto, chiariamo una cosa: l’omofobia è un fenomeno che si sviluppa per gradi. Livello verbale e psicologico: insulti, minacce, isolamento e frasi di netto rifiuto; livello sistemico e familiare: la privazione del supporto affettivo nei contesti primari come la famiglia o la scuola; livello fisico: aggressioni che, nei casi più estremi, sfociano in crimini d’odio e omicidi.
Il caso della famiglia Moriconi riaccende i riflettori su un vuoto normativo che l’Italia trascina da anni dietro di sè. Nel nostro ordinamento, infatti, manca una legge specifica contro i crimini d’odio omofobici.
A differenza delle tutele previste dalla Legge Mancino per le discriminazioni razziali, etniche o religiose, infatti, l’omofobia e la transfobia non sono considerate aggravanti specifiche a sé stanti. La mancata approvazione parlamentare del DDL Zan ha lasciato la tutela delle vittime, di fatti, aggrappata solo all’articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza e all’applicazione, da parte dei giudici, dell’aggravante generica dei “motivi abietti o futili” (Art. 61, n. 1 c.p.), finalizzata a punire il disvalore morale del movente.
Nelle aule di giustizia, quindi, la procura non può contestare reati legati a una legislazione speciale, ma si deve muovere entro i rigidi binari dei reati di sangue e di parentela previsti dal Codice comune. Il quadro indiziario per vicende di tale gravità si articola su precise fattispecie penali che riguardano il duplice omicidio volontario (Art. 575 c.p.), ovvero la sussistenza del cosiddetto “dolo intenzionale” nel togliere la vita alle due vittime. Ancora, si può far riferimento all’aggravante del vincolo di parentela e coniugio (Art. 577 c.p.) che consiste nell’aver ucciso il proprio discendente (come ad esempio il figlio) e il coniuge (come la moglie), comportando l’innalzamento della pena base fino all’ergastolo. Infine, il riferimento è alla premeditazione e motivi futili: l’attività investigativa, in questo caso, si concentra sulla ricostruzione del passato familiare per accertare se vi sia stata una pianificazione del gesto (la premeditazione, per l’appunto) o se l’azione sia scaturita da un impulso discriminatorio legato al controllo patriarcale e al rifiuto totale dell’orientamento sessuale del figlio.
Il processo che si celebrerà in Corte d’Assise per l’episodio di Mirko Moriconi e la mamma, in conclusione, non avrà il solo compito di quantificare la sanzione detentiva (che in casi di duplice omicidio familiare punta al massimo) ma dovrà anche qualificare giuridicamente il movente. Dare un nome preciso alle motivazioni della strage è l’unico modo per consentire alla società civile e al legislatore di analizzare il fenomeno, dare una giusta tutela alle vittime e attivare reali politiche di prevenzione.