L’astensionismo è legale? Prima di tutto, analizziamo cos’è. Questa forma di voto rappresenta la scelta di non recarsi alle urne in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie. Si tratta, tuttavia, di un fenomeno molto complesso e, purtroppo, in crescita. Un fenomeno che ha un impatto significativo sulla democrazia, in particolare in Italia.
La partecipazione al voto in Italia, infatti, è in calo costante e prolungato a partire già dagli anni ’80. Dalle quote molto alte delle prime decadi repubblicane, l’affluenza è scesa in modo significativo toccando nel settembre 2022 il dato di astensione più alto nella storia repubblicana.
Esistono diverse forme di astensionismo secondo chi studia il fenomeno. C’è l’astensionismo “differenziato”, ovvero più accentuato nelle elezioni considerate “minori” o meno salienti. Poi c’è l’astensionismo “intermittente” che si è osservato a partire dalla metà degli anni ’90 e fotografa una situazione in cui molti elettori non sono “astenuti cronici” ma alternano il voto e il non-voto, spesso saltando anche in questo caso le elezioni minori per poi tornare alle urne per le politiche. E’ una tipologia di astensionismo dovuta probabilmente ad un deficit di motivazione o ad una scarsa attivazione dell’elettorato. Infine, possiamo trovare anche una terza via: il cosiddetto “partito del non voto”. Quest’ultima opzione, rappresentata dall’insieme degli elettori che non votano o che votano scheda bianca, è cresciuta a tal punto da essere spesso definita, per l’appunto, il “partito del non voto”, superando in termini numerici i consensi ottenuti dai singoli partiti o anche dalle
coalizioni.
I motivi del non-voto sono molteplici e spesso intrecciati, esprimendo un disagio generale nei confronti della politica. Tra questi troviamo sicuramente la disaffezione, o comunque una sfida verso la Politica. La sfiducia nei confronti dei partiti e della classe politica è molto alta in Italia, ragion per cui molti astenuti dichiarano di non votare per protesta o sfiducia. Molti, invece, percepiscono il voto come inutile, ragione diffusa per cui c’è la convinzione che votare non serva a niente o non possa produrre un cambiamento effettivo. Ancora, tra le cause del non voto c’è la continua perdita di legame con il territorio: i partiti hanno perso il loro tradizionale radicamento e la loro funzione di rappresentanza di istanze e interessi specifici, indebolendo il legame con l’elettorato. Ci sono, poi, anche altri fattori legati all’età o alla condizione sociale. Studi hanno infatti evidenziato una correlazione tra il disagio economico-sociale e l’astensionismo, con il risultato di una minore partecipazione nelle aree meridionali del Paese. Infine, anche l’invecchiamento della popolazione e la denatalità influiscono sulla composizione dell’elettorato.
L’aumento dell’astensionismo solleva questioni importanti sull’effettiva rappresentatività delle istituzioni e sulla salute della democrazia. Prima di tutto, c’è effettiva rappresentatività? Un’alta astensione significa che le assemblee legislative (Parlamento, Consigli Regionali, ecc.) sono elette da una porzione ridotta del corpo elettorale e questo può mettere in discussione la legittimità e la rappresentatività delle decisioni prese. I partiti vincenti, inoltre, ottengono un consenso che è maggioranza solo tra chi si reca a votare, ma spesso minoranza rispetto all’intero corpo elettorale. Questa distorsione può essere amplificata da alcune leggi elettorali. Ma c’è anche un vero e proprio rischio giuridico e ordinamentale? Spesso ci si interroga sulle potenziali conseguenze “ordinamentali” del non-voto. Ad esempio, la crescita esponenziale dei cittadini che rinunciano all’esercizio del diritto di voto (che rientra tra i diritti fondamentali) può
essere ritenuta giuridicamente irrilevante? Si pone, in questo caso, il problema della compatibilità tra l’astensionismo di massa e il principio di rappresentatività. Infine, l’astensionismo provoca quella che viene detta “polarizzazione” o “instabilità”: un elettorato più ristretto e potenzialmente più “attivato” può portare a risultati elettorali che non riflettono pienamente la complessità della società, contribuendo talvolta alla polarizzazione politica o all’instabilità.
Dal punto di vista legale e costituzionale italiano, l’astensionismo si colloca in una zona di confine tra il riconoscimento del diritto di voto e la sua qualificazione come dovere civico. La base normativa è l’Articolo 48 della Costituzione, che stabilisce: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
La Costituzione, quindi, riconosce innanzitutto il voto come un diritto fondamentale (“Sono elettori tutti i cittadini…”). L’attributo di “libero” implica che l’elettore non può essere costretto a votare e, di conseguenza, include la libertà di astenersi dall’esprimere una preferenza. Ma il voto è anche un dovere civico che lo qualifica come un’esortazione morale e sociale alla partecipazione al processo democratico, ma non un obbligo giuridico sanzionato.
E infatti, storicamente, il dibattito si è concentrato sulla natura del “dovere civico”. In origine, le leggi elettorali prevedevano una forma di sanzione per chi si asteneva, ovvero una menzione “non ha votato” nei documenti pubblici). Tali disposizioni sono state abrogate nel 1993. Oggi, non esiste alcuna sanzione legale per l’astensione (a differenza di alcuni altri Paesi). La libertà di astenersi è quindi di fatto garantita.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 173/2005, ha chiarito che la scelta di non partecipare al voto costituisce una forma di esercizio del diritto di voto “significante solo sul piano socio-politico”. In sostanza, l’astensione non è un illecito o una violazione di legge, ma una scelta legittima che non può essere sanzionata.
Nei referendum abrogativi (normati dall’Art. 75 della Costituzione), l’astensionismo assume un ruolo giuridico cruciale a causa del quorum strutturale. Affinché il risultato del referendum sia valido, è infatti necessario che vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto (il 50% più uno). In questo contesto, l’astensione di massa può quindi produrre un effetto giuridico diretto, per l’appunto il mancato raggiungimento del quorum, che comporta l’invalidità della consultazione e la legge sottoposta a referendum rimane in vigore.
C’è poi un’altra questione: è legittimo invitare all’astensionismo? Proprio per quanto detto prima, nei referendum, l’astensione viene spesso promossa intenzionalmente per far fallire la consultazione. L’invito a disertare le urne è considerato tuttavia legittimo, rientrando nella libertà di manifestazione del pensiero (come statuito dall’Art. 21 della Costituzione).
In conclusione, l’astensionismo in Italia è legalmente lecito e non sanzionato. Nelle elezioni è l’espressione di una libertà individuale e politica, nonostante l’Art. 48 lo, come detto, qualifichi come “dovere civico” l’azione di votare. Nei referendum abrogativi, invece è una scelta che acquista un significato giuridico determinante, potendo impedire l’esito della consultazione attraverso il mancato raggiungimento del quorum.