Il 4 marzo 1848 segna una data decisiva nella storia costituzionale italiana, poiché in quel giorno venne promulgato lo Statuto Albertino, destinato a divenire la carta fondamentale prima del Regno di Sardegna e, successivamente, del Regno d’Italia. La sua adozione si colloca nel più ampio contesto delle rivoluzioni europee del 1848, un periodo caratterizzato da profonde tensioni politiche e sociali, durante il quale numerosi Stati furono attraversati da richieste di rappresentanza, libertà civili e limitazione del potere monarchico. Nel Regno di Sardegna, governato da Carlo Alberto di Savoia, le pressioni esercitate dai gruppi liberali e dall’opinione pubblica indussero il sovrano a concedere una costituzione, nella convinzione che tale atto potesse rafforzare il consenso interno e consolidare la posizione dello Stato in un momento di instabilità internazionale.
La natura dello Statuto Albertino fu, sin dall’origine, quella di una concessione sovrana. Non nacque infatti da un’assemblea rappresentativa né da un processo costituente fondato sulla sovranità popolare, ma da un atto unilaterale del re. Questa circostanza ne determinò il carattere giuridico e politico: la fonte della legittimità rimaneva il monarca, mentre il principio della sovranità popolare non trovava ancora un pieno riconoscimento. La struttura dello Statuto delineava una monarchia costituzionale ereditaria, nella quale il sovrano conservava prerogative rilevanti. Egli deteneva il potere esecutivo, nominava e revocava i ministri, partecipava al potere legislativo insieme alle Camere, aveva la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati e comandava le forze armate.
Il Parlamento era organizzato su base bicamerale. Il Senato era composto da membri nominati dal re a vita, scelti tra determinate categorie individuate dallo Statuto stesso; la Camera dei deputati era elettiva, ma il diritto di voto era subordinato a requisiti censitari particolarmente restrittivi, con la conseguenza che la partecipazione politica risultava limitata a una minoranza della popolazione. Accanto alla definizione degli organi costituzionali, lo Statuto conteneva alcune disposizioni relative ai diritti e alle libertà. Venivano riconosciuti il principio di uguaglianza formale dinanzi alla legge, la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e una libertà di stampa soggetta, tuttavia, ai limiti stabiliti dalla legge. La religione cattolica era dichiarata religione di Stato, pur prevedendosi una certa tolleranza nei confronti degli altri culti.
Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, sotto il regno di Vittorio Emanuele II, lo Statuto Albertino venne esteso all’intero territorio nazionale, divenendo la costituzione del nuovo Stato unitario. Non si procedette all’elaborazione di una nuova carta costituzionale, ma si scelse di mantenere in vigore quella piemontese, scelta che contribuì a rafforzare la continuità istituzionale tra il Regno di Sardegna e il Regno d’Italia. Nel corso dei decenni successivi, la prassi costituzionale favorì un’evoluzione in senso parlamentare del sistema politico. Sebbene il testo dello Statuto attribuisse al re un ruolo centrale, l’affermazione del principio della responsabilità politica del governo nei confronti della Camera dei deputati condusse progressivamente a un assetto nel quale il sostegno parlamentare divenne elemento determinante per la permanenza in carica dell’esecutivo.
Un elemento caratterizzante dello Statuto era la sua flessibilità. Non essendo prevista una procedura aggravata per la revisione costituzionale, le sue disposizioni potevano essere modificate mediante legge ordinaria. Tale carattere consentì, da un lato, di adeguare l’ordinamento alle trasformazioni politiche e sociali, come dimostrano le riforme elettorali del 1882 e del 1912 che ampliarono progressivamente il corpo elettorale fino al suffragio universale maschile; dall’altro lato, la medesima flessibilità rese possibile un’alterazione sostanziale dell’assetto costituzionale senza una formale abrogazione del testo.
La crisi più significativa dello Statuto si verificò con l’avvento del fascismo. Dopo la marcia su Roma del 1922 e l’ascesa al governo di Benito Mussolini, lo Statuto non venne formalmente abrogato. Tuttavia, attraverso una serie di interventi legislativi, in particolare le cosiddette leggi fascistissime del 1925-1926, il sistema politico venne progressivamente trasformato in un regime autoritario. Il Parlamento fu privato delle sue effettive funzioni, i partiti politici furono soppressi e le libertà fondamentali fortemente limitate. L’assenza di meccanismi di controllo di costituzionalità e di una rigida procedura di revisione consentì che l’ordinamento venisse modificato in senso illiberale pur mantenendo formalmente in vigore la carta del 1848.
Lo Statuto Albertino rimase formalmente la legge fondamentale dello Stato fino all’entrata in vigore, il 1° gennaio 1948, della Costituzione della Repubblica Italiana. Quest’ultima, elaborata dall’Assemblea costituente eletta a suffragio universale dopo la caduta del regime fascista e la proclamazione della Repubblica nel 1946, si caratterizza per una concezione radicalmente diversa del potere e dei diritti. Essa si fonda esplicitamente sul principio della sovranità popolare, introduce una rigida procedura di revisione costituzionale e istituisce organi di garanzia, tra cui la Corte costituzionale, destinati a tutelare la supremazia della Costituzione e l’effettività dei diritti fondamentali.
L’esperienza dello Statuto Albertino rappresenta, pertanto, una fase cruciale nel percorso di formazione dello Stato italiano. Esso costituì il passaggio dall’assolutismo monarchico a un ordinamento di tipo liberale e parlamentare, accompagnando l’unificazione nazionale e le trasformazioni politiche dell’Italia tra XIX e XX secolo. Al tempo stesso, la sua struttura e la sua flessibilità evidenziarono limiti significativi, emersi in modo drammatico nel periodo fascista. La data del 4 marzo 1848 assume così un valore simbolico: non solo come momento di concessione di una costituzione, ma come inizio di un lungo processo di evoluzione istituzionale che avrebbe trovato compimento soltanto con la nascita della Repubblica e con l’affermazione di un sistema costituzionale pienamente democratico.