La tragica morte di Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto a seguito di un trapianto al cuore, è diventata un caso nazionale. Mentre la comunità di Nola si stringe attorno ai suoi genitori, l’attenzione si sposta ora sul versante giudiziario per chiarire le cause del decesso avvenuto all’ospedale “Monaldi” di Napoli. La gravità della vicenda ha spinto anche il Ministero della Salute a disporre accertamenti immediati.
Sotto la lente degli ispettori sono finiti due poli sanitari. Prima di tutto quello di Bolzano, ovvero la sede dell’ospedale in cui è avvenuto l’espianto dell’organo; poi l’ospedale “Monaldi” di Napoli, dove invece è stato eseguito il trapianto e dove il piccolo ha infine perso la vita.
L’obiettivo della Procura di Napoli è quello di ricostruire l’intera catena clinica, senza lasciare il passo a facili colpevolizzazioni sotto la pressione mediatica, utilizzando invece il rigore necessario per accertare gli eventuali profili di responsabilità medica. A dire il vero, si tratta di una materia di estrema complessità tecnica e giuridica, che richiede perizie medico-legali approfondite per distinguere ciò che è stata una complicanza clinica e ciò che può essere stato un errore procedurale.
Il caso ormai ha travalicato i confini locali, arrivando ai vertici dello Stato. Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vertici della Regione Campania seguono da vicino l’evolversi della situazione. Intanto, fiori, lumini e peluche affollano l’ingresso del Monaldi e l’abitazione della famiglia a Nola, dove è sorto un altarino spontaneo visitato ogni giornata dai cittadini. Dopo la fiaccolata e la veglia in Cattedrale a Nola dei giorni scorsi, la città ora attende il rilascio della salma da parte dell’autorità giudiziaria per celebrare le esequie e tributare l’ultimo saluto al piccolo Domenico.
In questo momento di profondo dolore per la perdita del piccolo Domenico, non è certamente nostra intenzione puntare il dito o sostituirci al lavoro degli inquirenti. E’ giusto però, per dovere di informazione, fare chiarezza su ciò che è la responsabilità medica, un tema tanto dibattuto ma anche delicato e di estrema complessità. In Italia, la responsabilità medica è un tema complesso in equilibrio tra il diritto alla salute del paziente e la necessità di tutelare l’autonomia e la serenità professionale del medico.
Un primo riferimento normativo può essere la Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24 del 2017) che ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama della sanità italiana. Nata per arginare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva“, utilizzata per definire i casi in cui i medici prescrivono esami superflui solo per timore di denunce, la legge n. 24 ha cercato di bilanciare il diritto alla salute del paziente con la serenità operativa dei professionisti sanitari.
I punti chiave della legge riguardano:
- La sicurezza delle cure (parti integranti del diritto alla salute).
- Le linee guida ufficiali che deve seguire il medico (iscritte nel sistema Nazionale Linee Guida), solitamente protetto in caso di imperizia, a meno che le specificità del caso concreto non imponessero di discostarsene.
- La responsabilità Civile della struttura Sanitaria (che sia essa pubblica o privata) che risponde a titolo contrattuale. E’ la struttura, infatti, a dover dimostrare di aver agito correttamente.
- Il medico (in questo caso considerato dipendente) che risponde a titolo extracontrattuale. In questo caso il cosiddetto “onere della prova” spetta al paziente, che deve dimostrare l’errore del medico.
- La responsabilità Penale (così come statuito dall’Art. 590 – sexies del Codice Penale) la cui punibilità è esclusa se il medico ha agito con imperizia, purché siano state rispettate le linee guida adeguate al caso specifico.
In ambito medico – è bene specificarlo – la distinzione tra colpa lieve e grave è spesso calcolata valutando la discrepanza tra il comportamento tenuto e quello atteso. In termini formali, per intenderci, potremmo dire che la responsabilità aumenta proporzionalmente alla prevedibilità ma anche all’evitabilità dell’evento. Quindi, se l’evento non era né prevedibile né evitabile seguendo le leggi scientifiche, la responsabilità medica decade.
Andando nello specifico, nel dibattito mediatico relativo alla tragica scomparsa del piccolo Domenico è emersa
un’importante questione giuridica: la possibile riqualificazione del reato da omicidio colposo a omicidio volontario. Mentre la Procura ha inizialmente ipotizzato la colpa, i legali della famiglia del bambino suggeriscono invece che ci sia il “dolo eventuale”. La distinzione tra omicidio colposo e omicidio volontario (tramite, appunto, la figura del “dolo
eventuale”) è uno dei nodi più complessi e dibattuti del nostro sistema giuridico, specialmente in casi di cronaca così tragici. La differenza tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente” è una delle distinzioni più sottili del Diritto Penale.
In ambito medico, anzi, è rarissimo parlare di dolo. La distinzione, tuttavia, è fondamentale per definire la gravità di un reato, ma per entrare nel labirinto del Diritto Penale occorre un forte orientamento perché la differenza tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente” è di difficile analisi ma pesa molto sulle conseguenze per l’imputato. In entrambi i casi, il soggetto si prevede che la sua azione possa causare un evento dannoso. La vera differenza sta nell’atteggiamento psicologico che si assume rispetto a quel rischio.
Nel dolo eventuale l’autore agisce sapendo che l’evento dannoso è una possibile conseguenza della sua condotta. In questo caso non vuole che avvenga direttamente l’evento (altrimenti si parlerebbe di “dolo intenzionale”), tuttavia accetta il rischio del suo verificarsi. Il soggetto in questione, quindi, decide di agire a ogni costo, mettendo in conto la lesione del bene giuridico pur di raggiungere il suo scopo.
Per chiarire meglio la situazione possiamo fare un esempio pratico. Un rapinatore che spara alle gambe di una guardia giurata per scappare prevede che potrebbe colpire un’arteria e ucciderla, ma decide comunque di sparare accettando l’eventualità della morte. Nella colpa cosciente, il soggetto prevede l’evento come possibile ma agisce con la sicura convinzione che esso non si verificherà. Confida quindi nelle proprie capacità, nel caso o in altri fattori generici sconosciuti per evitare il danno. Prevede l’evento ma non accetta il rischio: sottovaluta il pericolo o sopravvaluta se stesso.
Facciamo un altro esempio: un guidatore esperto sfreccia in un centro abitato convinto che, grazie alla sua bravura al volante, riuscirà a schivare qualunque pedone attraversi la strada. Se investe qualcuno, allora è “colpa cosciente”.
Nel caso del piccolo Domenico, solo le indagini e l’autopsia potranno chiarire i punti ancora oscuri di questa vicenda. Un percorso che resta comunque delicato e lungo e che richiederà un’analisi oggettiva senza condizionamenti.