Ricattare per un tradimento è reato?

Ci sono profili di illegalità, ecco cosa dice la Legge

di Carolina Cassese

Le relazioni interpersonali, si sa, sono sempre molto delicate e spesso complesso. In questo contesto, il tradimento costituisce una delle ferite più profonde. Tuttavia, quando la scoperta di un’infedeltà esce dall’area del confronto privato e si trasforma in un vero e proprio strumento di pressione economica o morale, si entra nel terreno regolato dal Codice Penale.

La domanda, quindi, sorge spontanea: ricattare qualcuno minacciando di rivelare un tradimento è effettivamente un reato? La risposta dell’ordinamento italiano è chiara: sì, esistono reati affini in questa fattispecie e le conseguenze possono essere molto gravi. L’ipotesi principale che si materializza quando si richiede una somma di denaro (o comunque un’altra utilità economica) in cambio del silenzio su una relazione extraconiugale è quella dell’estorsione. Secondo l’articolo 629 del Codice Penale, chiunque, mediante violenza o minaccia, “costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con una multa elevata”. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ben chiarito più volte che la minaccia di rivelare a terzi (coniuge, familiari o datori di lavoro) fatti privati lesivi della reputazione rappresenti a tutti gli effetti una “minaccia” ai sensi di legge.

Per di più, anche se il fatto oggetto della rivelazione è vero, l’uso di tale informazione per ottenere un vantaggio economico indebito trasforma il legittimo diritto di cronaca o di sfogo in un’attività criminale. Secondo la normativa vigente, “il profitto è considerato ingiusto quando il soggetto non ha alcun diritto giuridico di pretendere quella prestazione. Il silenzio su un tradimento non può mai formare oggetto di una transazione economica lecita”.

Non sempre però il ricatto è finalizzato al denaro. Spesso, infatti, la pressione mira a costringere la vittima a compiere atti non patrimoniali (tipo, continuare una relazione non voluta o rinunciare a certi diritti). In questi casi, se non sussiste il fine di lucro ma vi è ugualmente la costrizione della volontà altrui, si può configurare il reato di “violenza privata”, come previsto dall’art. 610 del Codice Penale.

Inoltre, se la minaccia di svelare il tradimento diventa continuativa nel tempo ed è accompagnata da messaggi ossessivi, pedinamenti o molestie che comportano nella vittima “un grave stato di ansia o paura”, la condotta si trasforma in reato di atti persecutori, ciò che comunemente è noto come “stalking” (normato dall’art. 612-bis del Codice Penale). In questo scenario, il tradimento diventa il pretesto per una vera e propria persecuzione psicologica.

Se il ricatto non va a buon fine e l’autore decide di svelare effettivamente l’infedeltà, si aprono ulteriori scenari criminosi. Se la rivelazione avviene pubblicamente o in presenza di più persone, ad esempio, si configura la diffamazione (art. 595 Codice Penale), aggravata se compiuta tramite social network.

Se poi la minaccia o l’atto di svelare il tradimento include la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, scatta il reato di “revenge porn” previsto dall’art. 612-ter del Codice Penale, punito con la reclusione da uno a sei anni.

La Legge italiana, in generale, già tutela la libertà individuale e la riservatezza contro ogni forma di prevaricazione. Il tradimento, pur avendo importanza nel Diritto Civile (ad esempio nel contesto della discussione per l’addebito della separazione), non giustifica quindi condotte vessatorie o estorsive. In conclusione, chi subisce un ricatto di tale genere ha il diritto e il dovere di rivolgersi alle autorità competenti. La Giustizia penale non ammette giustificazioni quando di mezzo c’è la dignità e la libertà della persona.

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