Separazione dei coniugi: quando è possibile modificare gli accordi?

Ecco cosa dice la Legge italiana

di Carolina Cassese

Gli accordi stabiliti in caso di separazione consensuale possono essere modificati. Questa possibilità, infatti, è prevista dalla legge italiana. Seconda la normativa, i principi generali sono riferiti in particolare all’Art. 156 del Codice Civile e l’Art. 337 del Codice Civile (solo per quanto riguarda i figli, però). Questi articoli stabiliscono la possibilità di modificare le disposizioni contenute nella sentenza di separazione, sia giudiziale che consensuale, oppure nel provvedimento che conclude la consensuale, sia quelle che riguardano i coniugi sia quelle che riguardano i figli.

L’Art. 710 del Codice di Procedura Civile e l’Art. 9 della legge 898/1970 per il divorzio, invece disciplinano la procedura per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. E’, tuttavia, possibile modificare gli accordi. E’ possibile farlo in ogni tempo, ma è necessario che intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto che la giustifichino.

E’ bene precisare che non si tratta di un ripensamento su elementi già presenti al momento dell’accordo iniziale. Alcuni esempi di giustificati motivi includono: le variazioni economiche significative, come un aumento o una diminuzione dei redditi di uno dei coniugi (ad esempio la perdita del lavoro); nuove esigenze dei figli (ad esempio spese per la loro educazione o la salute) o modifiche nelle loro relazioni con i genitori che rendano opportuna una diversa regolamentazione dell’affidamento o del diritto di visita; l’inizio di una nuova convivenza o matrimonio da parte di uno dei coniugi, l’insorgere o l’aggravarsi di una malattia di uno dei coniugi; il trasferimento di uno dei coniugi che incida sul regime di visita dei figli.

Esistono diverse modalità per modificare gli accordi di separazione consensuale. Facciamo una piccola analisi:

  • Accordo congiunto e ricorso in Tribunale, quando i coniugi sono d’accordo sulle modifiche possono presentare un ricorso congiunto al Tribunale, assistiti dai rispettivi avvocati (o da un unico avvocato). Il procedimento si svolge in camera di consiglio e, se il giudice ritiene che le modifiche siano nell’interesse delle parti (e dei figli, se presenti), emetterà un decreto di omologazione.
  • Negoziazione assistita che, introdotta dal D.L. 132/2014, permette ai coniugi di raggiungere un accordo di modifica delle condizioni di separazione con l’assistenza di uno o più avvocati, senza passare per il Tribunale. L’accordo, una volta sottoscritto, ha gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari. Se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, l’accordo deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero.
  • Dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è possibile modificare le condizioni di separazione (o divorzio) anche davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Questa procedura è più semplice e rapida, ma non può contenere patti di trasferimento patrimoniali tra i coniugi (ad esempio gli assegni di mantenimento).
  • Ricorso unilaterale in Tribunale quando se i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle modifiche, uno dei due può presentare autonomamente un ricorso al Tribunale. In questo caso, si instaura un vero e proprio procedimento contenzioso, in cui il giudice valuterà la fondatezza delle richieste e deciderà in merito. Questo può essere un processo più lungo e costoso.

Per richiedere questi cambi, tuttavia, ci sono punti importanti da ricordare. Prima di tutto l’interesse dei figli. Nelle modifiche che riguardano i figli (affidamento, collocamento, mantenimento), l’interesse primario della prole è sempre il criterio guida per il giudice. Gli accordi di separazione, pur essendo omologati dal Tribunale, mantengono in gran parte la loro natura contrattuale privata e, in presenza di vizi della volontà (come ad esempio l’errore, il dolo, la violenza), possono essere impugnati.

È fondamentale, poi, che ci sia un “giustificato motivo”, ovvero un mutamento delle circostanze rispetto al momento in cui gli accordi erano stati stabiliti. Non è sufficiente un semplice ripensamento.

In sintesi, la legge italiana offre ampia possibilità di adattare gli accordi di separazione alle nuove realtà di vita dei coniugi e dei figli, purché vi siano validi motivi e si seguano le procedure previste. È sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per valutare la propria situazione e scegliere la procedura più adatta.

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