La diffamazione a mezzo mail è disciplinata in Italia dall’articolo 595 del Codice Penale che punisce “chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione”. La pena prevista, in questi casi, è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. La pena, tuttavia, è aumentata se l’offesa è recata con l’attribuzione di un fatto determinato (reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro) o con un mezzo di pubblicità (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito, con un orientamento ormai consolidato. La diffusione di espressioni offensive tramite un messaggio di posta elettronica indirizzato a una pluralità di destinatari integra l’aggravante di cui all’art. 595. Questo perché l’invio a più persone rende il messaggio potenzialmente idoneo a una vasta diffusione, ledendo in modo più grave la reputazione della persona offesa.
Anche l’invio di una mail a una sola persona può tuttavia configurare diffamazione, soprattutto qualora l’accesso alla casella di posta elettronica sia consentito ad altri soggetti. In tal caso, si considera sussistente il requisito della “comunicazione con più persone” richiesto dal primo comma dell’articolo 595.
L’invio di una mail offensiva a più colleghi, incluso il destinatario dell’offesa, integra il reato di diffamazione. La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che, in caso di diffamazione via email, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il messaggio viene “scaricato” e ricevuto dal destinatario.
La PEC (Posta Elettronica Certificata), avendo valore legale equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno, non esclude la configurabilità del reato di diffamazione qualora il suo contenuto sia offensivo e comunicato a più persone (o potenzialmente a più persone).
La giurisprudenza, quindi, è costante nel ritenere che la posta elettronica sia un mezzo idoneo alla diffusione di messaggi diffamatori, con le conseguenti implicazioni penali.