Stalking ed omicidio: una sentenza cue che fa discutere ma che va riletta

Carolina Cassese Carolina Cassese18 Luglio 20215 min

Alcuni giorni fa la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un caso di omicidio aggravato dallo stalking ha emanato una sentenza che sta facendo molto discutere. Difatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il reato di stalking non sarà più considerato come un’aggravante negli omicidi. La sentenza è stata definita in un articolo di Repubblica un passo indietro di almeno 12 anni sulla difesa delle donne”, dal momento che spesso gli autori di femminicidio perseguitano per molto tempo le vittime prima di ucciderle.

Un balzo temporale di circa 12 anni, quando gli atti persecutori non erano ancora considerati come reato. Infatti, lo stalking (termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker) era stato riconosciuto come aggravante nei reati di femminicidio nel 2009, inserito nel codice penale con l’articolo 612 bis:

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Da oggi però sembra cambiare qualcosa. L’omicidio, essendo reato complesso, assorbe tutte le aggravanti, compresi gli atti persecutori ed eventuali violenze precedenti. Pertanto, chiunque abbia commesso un omicidio, sarà punito soltanto per l’atto finale anche nel caso in cui, anni addietro, ci fossero state ulteriori aggravanti.

Secondo alcuni giuristi, tra cui Francesca Florio, dottoressa magistrale in giurisprudenza che divulga sui social fattispecie giuridiche, l’orientamento sposato dai giudici della Suprema Corte deve essere interpretato diversamente: È stato semplicemente statuito che i due reati non concorrono, perché lo stalking viene assorbito dall’omicidio aggravato dallo stalking, e questa è una cosa logica. La pronuncia della Suprema Corte non comporta, quindi, che lo stalking non sia più aggravante dell’omicidio, contrariamente a quanto fanno intendere i titoli clickbait di Repubblica Lo stalking non è più un’aggravante in caso di femminicidio o omicidio. Si dice che lo stalking non è più configurabile come un’aggravante per il reato di femminicidio, ma non è così. La decisione dei giudici della Cassazione prevede invece che chi viene punito per omicidio aggravato da stalking non può anche essere condannato per lo stalking come reato autonomo. Che è ben diverso. E questo, a conti fatti, rende possibile applicare l’ergastolo anziché 30 anni di reclusione. Non c’è alcun passo indietro nella battaglia legittima e doverosa a difesa delle donne”.

In questa sentenza i giudici si sono espressi sull’interpretazione della norma che punisce lomicidio aggravato dallo stalking stabilendo che questo tipo di omicidio, essendo un reato complesso, comprende gli atti persecutori e dunque chi viene condannato per omicidio aggravato da stalking non può essere punito per lo stalking come reato autonomo. Alla base della sentenza non c’è un caso di femminicidio, anche se la decisione dei giudici si estenderà con molta probabilità anche a tali condotte.

La vicenda oggetto di interpretazione da parte dei giudici riguarda l’omicidio di Anna Lucia Coviello, morta il 16 giugno 2016 a seguito di una caduta all’interno del parcheggio multipiano di Sperlonga. A far precipitare la donna era stata una collega, Arianna Magistri, la quale nei due anni addietro aveva compiuto atti persecutori nei confronti della vittima. La Corte d’Assise d’appello di Roma aveva condannato l’imputata per i delitti di omicidio doloso aggravato e per il delitto di atti persecutori, in continuazione tra loro. Nel ricorso in Cassazione la difesa contestava l’erroneità del riconoscimento del concorso tra i reati in questione, sottolineando che l’omicidio aggravato dallo stalking, come reato complesso, di per sé assorbiva il reato di atti persecutori.

La Quinta Sezione della Cassazione ha ritenuto sussistente il contrasto nella giurisprudenza di legittimità e ha chiamato a esprimersi le Sezioni unite sulla seguente domanda: “Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, codice penale, sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., che assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis codice penale ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa”. Le Sezioni unite hanno ritenuto l’omicidio aggravato dallo stalking un reato complesso, derivante dalla presenza di due reati, di cui uno solo di essi in forma aggravata. In base a tale orientamento il reato di stalking costituisce ancora circostanza aggravante. Infatti, la stessa Quinta Sezione ha ritenuto che questa interpretazione della norma “appare considerare pienamente il maggior disvalore connesso all’abitualità del reato di atti persecutori che sfocino nel fatto di omicidio, atteso che l’applicazione del solo omicidio aggravato comporta comunque l’applicazione di una pena più severa (l’ergastolo) a quella che potrebbe derivare dall’applicazione delle regole del concorso di reati (30 anni di reclusione)”.

Per quanto riguarda il caso in esame, la sentenza definitiva nei confronti dell’imputata è stata di 14 anni e 4 mesi di carcere. Dunque, non è vero che lo stalking non è più un’aggravante. Tuttavia, le motivazioni della sentenza in oggetto non sono state ancora rese note, per cui non si sa con certezza quali siano state le considerazioni degli ermellini. In ogni caso, dal riconoscimento dell’omicidio aggravato dallo stalking come un reato complesso si applicherà la pena dell’ergastolo, mentre se si fosse riconosciuto il concorso di reati, la condanna massima sarebbe stata inferiore.

Carolina Cassese

Carolina Cassese

Laureata in giurisprudenza presso l ‘Università degli studi di Napoli Parthenope, dopo aver svolto pratica forense nella materia di diritto civile, decide di intraprendere la carriera dell’insegnamento di diritto ed economia politica presso l’istituto paritario Kolbe di Nola. Ha conseguito diversi master e specializzazioni per l‘ insegnamento ed attualmente collabora con l‘associazione Saviogroup, di cui è vicepresidente, realizzando articoli e servizi fotografici attinenti la festa dei gigli di Nola e non solo. Membro membro del Cda della Pro loco di Nola città d ‘arte con delega alla festa dei gigli. Fa parte del direttivo dell’associazione delle reti delle macchine a spalla. Membro del coro diocesano del Duomo di Nola. Ama il nuoto la pallavolo, la ginnastica artistica e la danza classica, che ha praticato in tenerà età. Da piccola ha studiato pianoforte ed è appassionata di musica classica, napoletana e dei gigli degli anni ‘70 e ‘80. In passato ha inciso alcune canzoni dei gigli, sposando il suo amore per il canto con la festa dei gigli di Nola. Ama trascorrere i weekend al cinema o prendendo parte ad escursioni nei posti più belli della Campania.

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