Proroga Superbonus 110%: facciamo chiarezza

Santolo Meo Santolo Meo7 Marzo 20212 min

La Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga del Superbonus per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, almeno fino al 30 giugno 2022. Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 119 del Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal contribuente per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli negli edifici.

Le spese sostenute sono così divisibili:

  • spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, in cinque quote di pari importo;
  • spese sostenute nell’anno 2022, in quattro quote di pari importo.

La detrazione fiscale del Superbonus 110% si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati dai condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari “funzionalmente indipendenti”, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (c. 8-bis).

L’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” (co. 1-bis) qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, come si legge nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 febbraio 2021, nell’agevolazione rientrano:

  • interventi per la coibentazione del tetto;
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti, gli interventi che rientrano in questa agevolazione sono quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione a favore di persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3-comma 3, della Legge n. 104/1992 nonché in favore di persone di età superiore a 65 anni.
  • edifici privi di APE, purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Santolo Meo

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