Non si può diseredare la moglie o il marito. Occorrerebbe divorziare per fare in modo che il coniuge non erediti nulla. La semplice separazione non basta. La legge prevede però delle eccezioni.
Da una lettura del codice civile, infatti, si evince che il coniuge è un erede legittimario, ovvero, la legge gli riconosce sempre una quota del patrimonio del defunto. Tale quota, in assenza di testamento, andrà divisa con i figli. Se invece non ci sono figli, e sempre in assenza di testamento, il coniuge è erede universale.
Anche se il defunto ha fatto testamento, non può lasciare al coniuge una quota di patrimonio inferiore rispetto a quella prevista dalla legge (detta “legittima” o anche “quota indisponibile”). Se lo facesse, il coniuge avrebbe 10 anni di tempo dalla sua morte per impugnare il testamento e, se ciò non dovesse bastare, per revocare le donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita.
A seguito del decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite spetta il diritto di continuare a vivere nella casa familiare ove la coppia viveva prima del decesso (il cosiddetto diritto di abitazione). Il diritto di abitazione cessa con la morte del coniuge superstite o con il suo trasferimento.
Per diseredare il coniuge non basta quindi separarsi, ma è necessario ottenere il divorzio. Dopo una recente riforma, ora si può chiedere al Tribunale il divorzio con la stessa domanda di separazione. Avvenuto il divorzio, poi, non è necessario un atto formale di diseredazione. Difatti il coniuge perde in automatico la sua qualità di erede legittimario; per cui, se non viene citato nel testamento, non avrà diritto a nulla. Quindi, per diseredare il marito o la moglie da cui si è già divorziati basta non farne alcuna menzione nel testamento.
Tuttavia è possibile diseredare il coniuge anche prima in due casi. La prima ipotesi ricorre nel caso di separazione con addebito. Quando il giudice accerta che la separazione è avvenuta per colpa di uno dei coniugi per aver violato i doveri coniugali, questi perde la sua qualità di erede legittimario. Per esempio, il marito che va via di casa senza giustificato motivo o alla moglie responsabile di adulterio. Le ipotesi di addebito possono anche essere altre: quando il coniuge viene meno al dovere di assistere fisicamente e moralmente l’altro, quando non adempie agli obblighi coniugali, quando prosciuga il patrimonio familiare con il gioco o le scommesse. Il secondo caso in cui è possibile diseredare il coniuge ricorre quando questi viene dichiarato, dopo la morte del testatore, indegno a succedere. L’indegnità a succedere si verifica nel caso di commissione di reati particolarmente gravi come l’omicidio, la calunnia per reati particolarmente gravi. In questo caso ad agire contro il coniuge non può essere quest’ultimo – essendo già defunto – ma gli altri eredi che concorrono con lui nella divisione del patrimonio. Il testatore potrà comunque menzionare il comportamento indegno del coniuge nel proprio testamento al fine di renderne edotti gli altri eredi e permettere a questi di procedere in via giudiziale per l’accertamento del comportamento illecito.