Nola, affissioni abusive: parte la task force della Polizia Municipale

Redazione Zerottouno News Redazione Zerottouno News29 Aprile 20143 min

Si rende noto che tutte le condotte illecite in violazione delle leggi n. 212 del 04.04.1956 e n. 515 del 10.02.1993 saranno accertate da questo Comando e segnalate all’’Autorità competente, ossia il Prefetto di Napoli, che determinerà la sanzione amministrativa pecuniaria.

A tal fine è stata emessa apposita disposizione di servizio per consentire quotidianamente a n. 5 Agenti della Polizia Municipale di accertare, anche a mezzo di rilievi fotografici, tutte le violazioni amministrative.

Nella tabella sotto indicata sono riepilogate le norme che abitualmente sono violate e le rispettive sanzioni.
Codice Norma violata Condotta illecita Sanzione amm.va pecuniaria
Autorità competente Nota
1 Art. 1 c. 1 in rel. Art. 8 c. 3 L. 04/04/1956 n. 212 e art. 15 c. 17 L. 10/12/93 n. 515 Affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli apposite spazi a ciò destinati dal Comune
Da € 103,00 a € 1.032,00

(pagamento in misura ridotta non consentito)
Prefetto La presente sanzione si applica sia che venga commessa da parte di partiti o gruppi politici o singoli candidati, sia che venga commessa da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale e si applica sia a colui che materialmente è colto in flagranza dell’atto di affissione che al committente quale responsabile in solido.
La presente sanzione si applica anche in caso di affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni ovvero in altro luogo fuori dagli appositi spazi (bacheche e vetrine, muri, porte, saracinesche, chioschi, infissi, alberi, pali etc.)
2 Art. 6 c.1 in rel. Art. 6 c.2 L. 04/04/1956 n. 212 e art. 15 c. 17 L. 10/12/93 n. 515 Propaganda elettorale luminosa o figurative, a carattere fisso in luogo pubblico, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni
Da € 103,00 a € 1.032,00

(pagamento in misura ridotta non consentito)
Prefetto La presente sanzione si applica nei casi in cui la propaganda è effettuata a carattere fisso e in luogo pubblico.
La violazione è unicamente contestabile se commessa in luogo pubblico e non in luogo aperto od esposto al pubblico. Pertanto all’interno di pubblici esercizi, esercizi commerciali od altro, comunque non qualificabile come luogo pubblico, la violazione non sussiste.
3 Art. 6 c. 1 in rel. Art. 6 c.2 L. 04/04/1956 n. 212 e art. 15 c.17 L. 10/12/93 n. 515 Lancio o getto di volantini di contenuto relative alla propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico
Da € 103,00 a € 1.032,00

(pagamento in misura ridotta non consentito)
Prefetto E’ consentita la distribuzione di volantini, ovviamente nel rispetto della legge n. 212/56
4 Art. 6 c. 1 in rel. Art. 6 c.2 L. 04/04/1956 n. 212 e art. 15 c.17 L. 10/12/93 n. 515 Propaganda luminosa mobile in luogo pubblico o aperto al pubblico
Da € 103,00 a € 1.032,00
(pagamento in misura ridotta non consentito)
___________________
Prefetto Essendo vietata solo la propaganda luminosa mobile, ne consegue che è consentita la propaganda figurativa mobile, effettuata attraverso veicoli in movimento, purchè nel rispetto delle norme del C.d.S.

N.B.

E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni.

E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo, anche trattenuti da persone.

Oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, è vietata ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelle larghe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, fatte salve le insegne indicanti le sedi di partito.

E’ vietato installare in luoghi pubblici mostre documentarie o fotografiche che, per il loro contenuto riguardante temi di discussione politica, o per le modalità e durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò predisposti.

E’ sempre possibile il sequestro del materiale utilizzato per la commissione materiale della violazione ai sensi degli art. 13 e 20 della legge 689/91 in quanto materiale di possibile confisca.

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