Come si può annullare un matrimonio? Ecco cosa dice la legge

di Carolina Cassese

Come annullare un matrimonio? A chi bisogna rivolgersi per annullare un matrimonio? Il matrimonio è l’atto con cui due persone costruiscono una stabile comunione di vita materiale e spirituale. Per contrarre un matrimonio, occorre che i due abbiano: la maggiore età, cioè aver compiuto 18 anni. In caso di gravi motivi può contrarre matrimonio anche chi ha compiuto 16 anni (su autorizzazione del tribunale per i minorenni); la capacità di intendere e di volere necessaria ad esprimere un consenso valido. Quindi, non può sposarsi chi è stato dichiarato interdetto; la mancanza di un precedente vincolo matrimoniale; la diversità di sesso in Italia (qui infatti le coppie omosessuali possono beneficiare solo dell’unione civile, ndr).

Nel nostro ordinamento, sono previste quattro tipologie di matrimonio:

  • civile, celebrato davanti all’ufficiale di Stato civile;
  • concordatario, celebrato in chiesa davanti al sacerdote e trascritto nel registro di Stato civile;
  • canonico, valido solo per Chiesa cattolica ma non per lo Stato;
  • acattolico, celebrato da un ministro di culto non cattolico (ad esempio ebreo) e che produce effetti civili se trascritto nel registro di Stato civile.

Se si intende chiedere l’annullamento del matrimonio civile, occorre rivolgersi ad un avvocato, il quale notificherà all’altro coniuge un atto di citazione e, se la convivenza è diventata intollerabile, anche una richiesta di separazione temporanea. Se, invece, entrambi i coniugi sono d’accordo per l’annullamento del matrimonio, può essere promossa un’azione congiunta. Qualora le condizioni siano conformi alle norme di legge e rispondano all’interesse dei figli minori, il giudice convaliderà l’accordo.

Per ottenere la nullità del matrimonio canonico è necessario rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico, che dovrà valutare se vi sono i presupposti per chiedere la nullità ai sensi del Codice di diritto canonico. L’annullamento causa la perdita di efficacia del matrimonio. Per il matrimonio canonico, in presenza di determinati requisiti, è possibile ottenere la dichiarazione di nullità. La Chiesa dichiara che il consenso espresso da uno dei due nubendi non è valido e il matrimonio è stato nullo fin dall’inizio.

Il matrimonio civile può essere annullato in caso di: impedimenti assoluti o relativi: ad esempio, per difetto di età, per mancanza di libertà di stato, per rapporti di parentela ecc.; vizi della volontà: ad esempio l’errore sulla identità del coniuge ecc.; l’incapacità naturale, permanente o transitoria, di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio; la simulazione: ad esempio, quando una persona si sposa solo per far ottenere al coniuge straniero la cittadinanza italiana.

Il matrimonio canonico può essere annullato in caso di: simulazione, ovvero quando una persona pur acconsentendo al matrimonio in realtà non ha alcuna intenzione di sposarsi; esclusione della prole, ossia il rifiuto categorico di voler procreare i figli durante il matrimonio; esclusione della fedeltà, quando ad esempio il soggetto che si sposa è convinto di poter avere il cosiddetto matrimonio aperto; incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione, ossia coloro che, per assunzione di alcool, sostanze stupefacenti sono incapaci di autodeterminarsi liberamente in ordine alla scelta del matrimonio; incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio, causata da gravi forme di nevrosi e psicopatie; errore sull’identità o sulla qualità della persona, ad esempio quando chi contrae il matrimonio è nella convinzione di sposare una persona, invece sposa un’altra; violenza o timore, cioè quando una persona è stata costretta al matrimonio quando in realtà non voleva sposarsi.

Cosa succede nel momento in cui viene dichiarato l’annullamento del matrimonio civile? Entrambi i coniugi riacquistano lo stato libero dalla data di celebrazione del matrimonio; inoltre vengono meno tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio come ad esempio quelli di coabitazione, di assistenza, di fedeltà, ecc. 

Non è inoltre previsto l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altro coniuge più debole dal punto di vista economico, a meno che: i coniugi non conoscevano le cause che hanno portato all’annullamento oppure se il loro consenso è stato estorto con violenza o timore; uno dei due coniugi era in buona fede.

Bisogna sottolineare però che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico non produce effetti nell’ordinamento italiano. Dunque, occorre che la sentenza venga resa esecutiva attraverso il giudizio di delibazione, presentando un ricorso o un atto di citazione – a seconda che la domanda provenga da entrambe le parti o da una sola – alla Corte d’Appello competente per territorio. Con la delibazione, il matrimonio canonico è come se non fosse mai stato celebrato e ci si potrà risposare in chiesa.

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