C’è una distinzione tra la documentazione delle immagini e i referti stilati dal medico specialista radiologo e medico nucleare. Va bene produrre i referti, ma è necessario mostrare i documenti iconografici relativi, necessari per stabilire se l’addebito di colpa ai radiologi sia o meno fondato. Altrimenti, i referti medici senza le immagini non sono sufficienti per individuare la responsabilità del radiologo.
La vicenda nasce da un’azione intrapresa da una donna che chiedeva il risarcimento dei danni da responsabilità professionale a seguito dell’omissione diagnosticata e del ritardo nel trattamento di una formazione nodulare alla mammella sinistra, nonostante i ripetuti controlli ai quali si era sottoposta la paziente. Tale ritardo, affermava la paziente, aveva determinato l’aggravamento della malattia. Il sanitario contestava la propria responsabilità sul presupposto della corretta refertazione degli esami radiografici dei quali esistevano solo i referti senza le immagini.
La mera produzione del referto non è idonea, secondo il giudicante, “ad assolvere l’onere probatorio gravante sul paziente danneggiato”. Soltanto attraverso il confronto tra l’immagine radiografica e il referto è possibile accertare la responsabilità del medico circa l’errore o l’emissione diagnostica. Neanche una consulenza tecnica di parte colmerebbe tale lacuna perché è priva di autonomo valore probatorio, visto che il contenuto tecnico del documento non altera la natura, che resta quella di un atto difensivo e non può essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio. Dunque, ciò che è riportato nella consulenza di parte non costituisce prova né dei fatti in essa affermati né della responsabilità del sanitario.