Chi deve pagare l’IMU (Imposta Municipale Unica sugli immobili) in caso di separazione? Quando marito e moglie si separano, se le parti non hanno provveduto con un accordo consensuale, il giudice deve adottare una serie di provvedimenti circa l’assegnazione della casa coniugale. Secondo la legge, l’abitazione in cui i coniugi hanno dimorato fino alla separazione deve essere assegnata al genitore presso cui la prole trascorrerà la maggior parte del tempo, a prescindere da chi sia il proprietario effettivo dell’immobile. La legge, inoltre, impone al giudice l’affidamento condiviso: i figli devono trascorrere il loro tempo con entrambi i genitori, in maniera paritaria. Quindi, la prole minorenne ha diritto di stare sia col padre che con la madre, nei limiti del possibile.
L’affidamento esclusivo deve essere l’ultima soluzione da adottare quando non è possibile fare altrimenti. L’affido condiviso può essere di due tipi: paritario, quando i figli trascorrono la stessa quantità di tempo con un genitore e con l’altro; privilegiato quando i figli trascorrono più tempo con un genitore a cui è stata assegnata la casa.
Ma quindi, chi deve pagare l’IMU in caso di separazione? A pagare è il coniuge assegnatario, cioè colui che continua a vivere nella casa coniugale insieme alla prole. Ad esempio, anche se la casa coniugale è del marito ma a viverci è la moglie in virtù di provvedimento di assegnazione, l’IMU dovrà pagarla la moglie. L’IMU, invece, non deve essere pagata se si tratta di prima casa. Questa regola vige anche in caso di separazione. Tuttavia, ciò non vale se la casa coniugale è classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). Tuttavia, il coniuge non assegnatario non deve considerare come seconda casa l’immobile assegnato dal giudice all’altro coniuge a seguito della separazione. Infatti, il coniuge non assegnatario non è più tenuto ad inserire l’abitazione nella propria dichiarazione dei redditi, cosa che deve fare invece l’assegnatario. L’IMU, inoltre, va pagata dall’assegnatario anche se la casa appartiene a terzi estranei alla famiglia ed è dovuta a prescindere dalla formale residenza nell’abitazione per l’assegnatario dell’immobile.