Furti nei parcheggi a pagamento: quando si può ottenere il risarcimento?

Carolina Cassese Carolina Cassese8 Luglio 20235 min

In caso di parcheggio a pagamento, il furto va risarcito sempre oppure ci sono dei casi in cui la garanzia del gestore non opera? La Corte di Cassazione, con ordinanza 18277/2023 della sezione Terza Civile, ha stabilito che il gestore del parcheggio è tenuto a risarcire il furto dell’auto a meno che non dimostri che, prima dell’ingresso nel parcheggio e del ritiro del ticket per il successivo pagamento, il cliente fosse a conoscenza dell’esonero di responsabilità. Infatti, il contratto di parcheggio – che si conclude nel momento in cui l’automobilista ritira il biglietto dalla macchinetta e accede all’area riservata, comporta di per sé l’obbligo di custodia del mezzo. La responsabilità del gestore è quindi automatica perché il contratto si è perfezionato. Solo una clausola contraria, detta vessatoria e nota all’automobilista prima della conclusione del contratto, potrebbe generare l’esonero di responsabilità da parte del gestore per il furto dell’auto.

Quindi, la semplice apposizione di un cartello all’interno del parcheggio – quando il cliente ha accettato il contratto – e non facilmente visibile all’esterno, non è sufficiente a escludere il diritto al risarcimento in caso di furto dell’auto. Lo stesso vale se tale esonero di responsabilità è indicato nel biglietto ritirato dalla macchinetta, quando il contratto è stato stipulato. Infatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio va indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente può ancora scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto dato il carattere vessatorio.

La Corte ha chiarito che l’obbligazione di custodia del veicolo è implicitamente contenuta nel contratto di parcheggio, salvo patto contrario. Non è sufficiente che il gestore predisponga unilateralmente cartelli o clausole sul biglietto ritirato all’ingresso o nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio. La deroga al principio generale del parcheggio custodito prevede un consenso esplicito tra le parti. Pertanto, la decisione della Corte di Cassazione prevede importanti conseguenze per i gestori dei parcheggi a pagamento. Questi devono garantire la chiarezza delle informazioni fornite ai clienti prima della conclusione del contratto, specie per quanto concerne l’obbligazione di custodia del veicolo. È necessario applicare procedure trasparenti e garantire che i clienti siano informati sulle condizioni di custodia del parcheggio. In conclusione, in caso di furto di un veicolo, i gestori dei parcheggi sono tenuti a risarcire il danno se l’obbligazione di custodia è inclusa nel contratto.

Carolina Cassese

Carolina Cassese

Laureata in giurisprudenza presso l ‘Università degli studi di Napoli Parthenope, dopo aver svolto pratica forense nella materia di diritto civile, decide di intraprendere la carriera dell’insegnamento di diritto ed economia politica presso l’istituto paritario Kolbe di Nola. Ha conseguito diversi master e specializzazioni per l‘ insegnamento ed attualmente collabora con l‘associazione Saviogroup, di cui è vicepresidente, realizzando articoli e servizi fotografici attinenti la festa dei gigli di Nola e non solo. Membro membro del Cda della Pro loco di Nola città d ‘arte con delega alla festa dei gigli. Fa parte del direttivo dell’associazione delle reti delle macchine a spalla. Membro del coro diocesano del Duomo di Nola. Ama il nuoto la pallavolo, la ginnastica artistica e la danza classica, che ha praticato in tenerà età. Da piccola ha studiato pianoforte ed è appassionata di musica classica, napoletana e dei gigli degli anni ‘70 e ‘80. In passato ha inciso alcune canzoni dei gigli, sposando il suo amore per il canto con la festa dei gigli di Nola. Ama trascorrere i weekend al cinema o prendendo parte ad escursioni nei posti più belli della Campania.

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