Violenza sul lavoro: per la Legge quando è reato?

di Carolina Cassese

Sul lavoro può esserci il reato di violenza? Prima di tutto, chiariamo che la configurazione del reato di “maltrattamenti” riferito al luogo di lavoro (in special modo il mobbing, ndr), come delineato dall’articolo 572 del Codice penale, richiede che il mobbing assuma caratteristiche particolarmente invasive e personali, simili a quelle di una relazione familiare. Per esempio, un rapporto lavorativo tra un maestro d’arte e il suo apprendista, o tra un padrone di casa e un lavoratore domestico, può facilmente sviluppare dinamiche simili a quelle familiari. In questi casi, il lavoratore dipendente spesso si trova in una posizione di soggezione non solo professionale ma anche personale e emotiva, affidandosi completamente all’autorità del superiore. Negli ambienti di lavoro più grandi, il mobbing è solo un illecito civile e non dà luogo al reato di maltrattamenti. Per dimostrare il mobbing e ottenere il risarcimento del danno è necessaria la prova di un insieme di condotte che hanno lo scopo di isolare, emarginare e mortificare il dipendente. Diverse sentenze della Cassazione hanno sottolineato che non è sufficiente un generico rapporto di subordinazione per aversi il reato di maltrattamenti in ambito lavorativo. È necessario, infine, che ci sia un’assidua comunanza di vita e un affidamento significativo del sottoposto all’autorità del superiore.

Altri articoli

Lascia commento

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.

Close Popup

Questo sito web utilizza cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La chiusura del banner comporta il consenso ai soli cookie tecnici necessari.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Cookie tecnici
Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
SALVA
Accetta tutti i Servizi
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00