Chi risarcisce il danno nel caso di furto in hotel? Prima di tutto, la legge stabilisce che gli albergatori sono responsabili del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: le cose che vi si trovano durante il tempo del soggiorno; le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio. Es servizio di custodia dell’auto; le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio come, ad esempio, il bagaglio che arriva in hotel prima dell’ospite stesso, oppure che vi rimane anche dopo che lo stesso sia andato via in attesa che vada qualcun altro a recuperarlo.
Sono nulle le clausole contrattuali che escludono la responsabilità dell’albergatore per le cose del cliente. Tuttavia, la responsabilità del titolare o del gestore dell’hotel non è illimitata. Infatti, la responsabilità per le cose portate in albergo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata. L’albergatore può comunque rifiutare di custodire cose di grande valore e non risponde della distruzione, del deterioramento o del furto causati dal cliente stesso o dalle persone che lo accompagnano o che gli fanno visita, dalla forza maggiore o dalla natura della cosa stessa.
L’hotel, in ogni caso, è responsabile se in camera spariscono oggetti e beni di valore, a prescindere dall’uso della cassaforte. Secondo la Suprema Corte, il responsabile di una struttura ricettiva risponde per i furti subiti dai clienti all’interno delle stanze qualora i ladri si siano introdotti facilmente in albergo grazie alla superficialità e alla negligenza mostrata nei controlli dal personale. Sulla quantificazione del danno, i giudici hanno stabilito che il risarcimento in via equitativa si può effettuare nel caso in cui non sussista alcun elemento per quantificare l’entità del danno. Dunque, se il cliente è in grado di fornire un elenco dei beni al suo seguito, seguito da una prova di tipo documentale l’indennizzo deve coprire il valore effettivo dei beni sottratti.