Un genitore deve mantenere il figlio se perde il lavoro?

Carolina Cassese Carolina Cassese24 Aprile 20242 min

Cosa succede quando una persona perde il lavoro ma ha un figlio da mantenere? Il fatto di essere stati licenziati può giustificare la sospensione del pagamento dell’assegno? Secondo la Cassazione, il sopraggiunto stato di disoccupazione non genera in automatico la cessazione dell’obbligo alimentare del padre. Solo una situazione di oggettiva e totale impossibilità può determinare un esonero dall’obbligo, ma questa circostanza deve essere valutata dal giudice caso per caso, a seconda delle circostanze concrete. In capo al genitore disoccupato sussiste una “potenzialità reddituale” costituita dalla sua capacità di trovare un’altra occupazione e, a tal fine, dovrà accontentarsi di ciò che  ha poiché il suo obiettivo principale deve essere il sostentamento della prole.

In altri termini, il genitore che perde il lavoro deve comunque provvedere al mantenimento del figlio in base alle sue residue capacità economiche e/o fisiche. Questo significa che dovrà cercare un nuovo impiego e utilizzare i propri risparmi o eventuali altri redditi per mantenere il figlio. Facciamo  un esempio. Un padre perde il lavoro. Ha due figli minorenni a carico. Il genitore deve comunque mantenere i figli, anche se non ha più un reddito da lavoro dipendente. Dovrà cercare un’altra occupazione.

Se ritiene di non poter più versare l’assegno per una oggettiva impossibilità all’impiego, come nel caso di soggetto già anziano o comunque inabile al lavoro, dovrà presentare un ricorso al giudice affinché revochi la precedente condanna al pagamento del mantenimento. Il padre non può quindi autosospendere il versamento del mantenimento senza autorizzazione del tribunale.

Cosa deve dimostrare il genitore per evitare il mantenimento e una condanna penale? Secondo la Cassazione (sent. n. 9660/2024), in caso di un’accusa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’imputato deve fornire la prova una incapacità economica assoluta: deve trattarsi di una persistente, oggettiva e incolpevole mancanza di mezzi. Una volta provato da parte dell’accusa che il genitore non ha adempiuto al mantenimento della prole, spetta all’imputato dimostrare che ciò non sia dipeso da un atto volontario, e deve fornire elementi idonei e convincenti della sua totale ed assoluta impossibilità di far fronte agli obblighi di legge.

Carolina Cassese

Carolina Cassese

Laureata in giurisprudenza presso l ‘Università degli studi di Napoli Parthenope, dopo aver svolto pratica forense nella materia di diritto civile, decide di intraprendere la carriera dell’insegnamento di diritto ed economia politica presso l’istituto paritario Kolbe di Nola. Ha conseguito diversi master e specializzazioni per l‘ insegnamento ed attualmente collabora con l‘associazione Saviogroup, di cui è vicepresidente, realizzando articoli e servizi fotografici attinenti la festa dei gigli di Nola e non solo. Membro membro del Cda della Pro loco di Nola città d ‘arte con delega alla festa dei gigli. Fa parte del direttivo dell’associazione delle reti delle macchine a spalla. Membro del coro diocesano del Duomo di Nola. Ama il nuoto la pallavolo, la ginnastica artistica e la danza classica, che ha praticato in tenerà età. Da piccola ha studiato pianoforte ed è appassionata di musica classica, napoletana e dei gigli degli anni ‘70 e ‘80. In passato ha inciso alcune canzoni dei gigli, sposando il suo amore per il canto con la festa dei gigli di Nola. Ama trascorrere i weekend al cinema o prendendo parte ad escursioni nei posti più belli della Campania.

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