La Corte di Cassazione negli scorsi giorni ha precisato che la domanda per richiedere l’indennità di accompagnamento è procedibile anche se sul certificato del medico curante non sia stata “spuntata” una particolare casella, ovvero quella riguardante la condizione dell’assistito di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita. Infatti, secondo l’ordinanza n. 12549/2020 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, è sufficiente che dalla domanda si evinca la prestazione richiesta.
La questione nasce da un ricorso depositato dall’ INPS contro una sentenza di primo grado del giudice del lavoro. Costui aveva riconosciuto ad una donna anziana la presenza delle condizioni medico legali necessarie ad ottenere l ‘indennità di accompagnamento, nonostante sulla domanda amministrativa non vi fosse stata apposta la crocetta relativa alla specifica prestazione. L’INPS, al contrario, riteneva che la domanda amministrativa non fosse esatta e quindi andava respinta perché improcedibile. Secondo l ‘INPS, nonostante l’ assistita avesse compilato i moduli forniti dall ‘istituto di previdenza, la domanda sarebbe dovuta essere improcedibile, non avendo il medico spuntato nel certificato allegato alla domanda, la casella riguardante l’impossibilità della signora di deambulare e di compiere atti quotidiani della vita.
Tale assunto non trova però fondamento. Difatti, la Suprema Corte ha ribadito, facendo riferimento a un caso analogo, che “in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente“. Pertanto, il ricorso proposto dall ‘INPS è stato rigettato.