Come e quando chiedere il risarcimento per infortuni a scuola

Redazione Zerottouno News Redazione Zerottouno News1 Febbraio 20204 min

I nostri figli sono affidati tutte le mattine alla scuola. Questa circostanza fa scattare in capo agli istituti degli obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza. È necessario che il personale scolastico vigili sugli alunni o gli studenti, affinché non accadano incidenti che possano in qualche modo arrecare danni all’incolumità fisica degli stessi. Capita spesso che l’alunno si faccia male a scuola e che questa sia chiamata a risarcire i danni alla famiglia, ma la procedura non è così automatica.

Come deve procedere un alunno per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente a scuola? Gli infortuni a scuola sono sovente oggetto di richieste di risarcimento da parte dei genitori dell’alunno, in relazione ai danni riportati. Secondo stime ufficiali dell’Inail, nel solo 2018 sono state inoltrate agli Istituti oltre 77.000 denunce attinenti a infortuni scolastici avvenuti in strutture pubbliche.

Illustriamo quindi quali sono i profili della responsabilità degli insegnanti e dell’istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.

L’obbligo di vigilanza degli insegnanti

In linea di massima, va enunciato il principio secondo il quale con l’iscrizione dell’allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale,l che fa sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l’obbligo di provvedere alla sua istruzione ma anche l’obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l’incolumità fisica (Cassazione, sentenza n. 3680/11). Ciò significa che, in caso di infortunio occorso all’alunno (anche quando questi si procuri da solo il danno), il relativo onere della prova osserverà le regole generali statuite dall’art. 1218 del codice civile. L’attore (nella maggior parte dei casi un genitore dell’allievo infortunato) dovrà provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico, in linea con il disposto normativo ex art. 2048 Codice Civile, secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza. All’Istituto Scolastico spetterà la ben più difficile dimostrazione che la causa dell’evento dannoso non era imputabile al docente o all’istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento, secondo la normale diligenza.

Responsabilità per mancata custodia

L’art. 28 della Costituzione reputa l’istituto scolastico civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti (e dei collaboratori scolastici, i bidelli, per la vigilanza nei corridoi o comunque al di fuori delle aule). La responsabilità dell’ente, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico, la cui inosservanza può far sorgere una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività scolastica (edificio principale, pertinenze, aree di ingresso, cortili etc.). Pertanto, nel caso in cui la scuola dovesse dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, i genitori dell’alunno non otterrebbero alcun risarcimento.

Il risarcimento dell’alunno: e se è maggiorenne?

In tale fattispecie è difficile che si possa ottenere un risarcimento poiché si tratta di un soggetto capace d’intendere e di volere con piena capacità di discernimento e quindi in grado di badare a sé stesso e senza bisogno di alcuna vigilanza. Gli Ermellini hanno inoltre precisato che tale ragionamento va esteso anche agli studenti prossimi alla maggiore età. Restano però da esaminare con attenzione le richieste di risarcimento per danni accidentali comunque in genere coperti dalla polizza assicurativa.

Il risarcimento dell’alunno: primi passi e l’assicurazione

In prima fase non è necessario rivolgersi ad un legale, anche se sarebbe opportuno farlo. Ad ogni modo, chi esercita patria potestà deve inviare una richiesta formale di risarcimento (raccomandata A.R., PEC , ecc) all’istituto scolastico dell’infortunato, indirizzata al dirigente dello stesso. Di regola, l’istituto scolastico, come già specificato prima, stipula un’assicurazione che copre gli infortuni subiti e provocati dagli alunni, che si distingue da quella obbligatoria dell’Inail, che invece copre gli studenti per gli infortuni subiti durante le attività di laboratorio o quelle di educazione fisica. Se c’è l’assicurazione e non ci sono dubbi o grosse contestazione sui fatti, l’assicurazione, coinvolta dalla scuola, dovrebbe pagare senza problemi.

Il risarcimento dell’alunno: la procedura giudiziale

Nel caso in cui le cose non si risolvessero bonariamente, sarà opportuno rivolgersi ad un legale che preparerà azione giudiziaria. Essa sarà rivolta al Miur nonché all’istituto ecolastico responsabile, in persona del dirigente, mediante un atto di citazione a comparire dinanzi al giudice competente per territorio, ovvero, il Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore economico della causa. Ecco perché tutti gli Istituti Scolastici, ormai, provvedono alla stipula di assicurazioni sugli infortuni, onde evitare magagne legali spiacevoli.

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