Decreto “Cura Italia”: ecco le principali misure

Vincenzo Persico Vincenzo Persico22 Marzo 202013 min

Sono giorni molto duri per il nostro Paese, l’emergenza sanitaria legata al coronavirus sta mettendo duramente alla prova molti settori del tessuto sociale ed economico dell’intera nazione. Se il problema della salute è quello che deve maggiormente impegnare le risorse del Governo e di tutta la comunità, quello economico deve indispensabilmente essere il risvolto che, alla fine di tutto ciò, dovrà guidarci verso una rinascita quanto più indolore possibile.

In tal senso è stato varato dal Governo, seppur tra ritardi e confusione dettati anche da un momento del tutto eccezionale, il cosiddetto decreto “Cura Italia” nella giornata del 17 Marzo che contiene le prime misure per sostenere un’economia già in difficoltà mettendo in campo risorse per circa 25 miliardi di euro. Andiamo ad elencare le principali misure contenute nel decreto:

  • Per le famiglie

    • Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

    • Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato, collaboratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa per gli stessi è prevista la possibilità di scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo 600,00 euro. Per i lavoratori del settore sanitario il bonus arriva a 1000 euro. 

    • Rc auto valida un mese dopo la scadenza. Le polizze RcAuto saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni. Fino al 31 luglio, si legge nella norma, il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.

  • Per le imprese e professionisti e misure a sostegno del lavoro
    • Sospensione dei versamenti. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
      – relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
      – relativi all’imposta sul valore aggiunto;
      – relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
      Rinviati tutti al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui sopra, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

    • Moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

    • Premio per i lavoratori dipendenti Bonus di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

    • Credito d’imposta per canoni di locazione negozi e botteghe. Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

    • Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

    • Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

    • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.

    • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e del settore agricolo. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro. Stesso importo anche in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

    • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sui compensi erogati dal 17/03/2020 al 31/03/2020;

    • Nei prossimi due mesi vietato licenziare. Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chisura di un reparto per casi di contagio eccetera).

    • Stop mutui casa: Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

È già stato annunciato un nuovo decreto per il mese di aprile che si spera essere più omogeneo ed efficace.

Vincenzo Persico

Vincenzo Persico

Classe 1991, laureato in Economia Aziendale all’Università Federico II di Napoli ed Esperto Contabile. Interessi particolari : sport, politica e soprattutto economia. Si occupa per il giornale, in particolare, di Tributaria ed economia nazionale.

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