Maltrattamenti in famiglia: quando c’è reato?

Carolina Cassese Carolina Cassese22 Febbraio 20208 min

In Italia le violenze ai danni delle donne nel nucleo familiare sono purtroppo sempre di più e, spesso, le vittime non denunciano e non sanno come reagire. In questo focus affronteremo approfonditamente la questione.

COSA SONO I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Sono contemplati tra i reati i maltrattamenti in famiglia come, ad esempio, le violenze perpetrate all’interno delle mura domestiche, sia che si tratti di violenza fisica che psicologica. Tuttavia, non basta un semplice episodio violento per far scattare questo illecito penale; è necessaria una condotta abituale e ripetuta nel tempo. Se il singolo episodio violento integra il più lieve reato di violenza privata, per avere il reato di maltrattamenti in famiglia è necessario che vi sia una pluralità o di atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima, oppure di atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità della vittima. (sentenza Cassazione penale sez. VI, 30/05/2019, n.35677).

Gli Ermellini hanno chiarito che, affinché si possa procedere per maltrattamenti in famiglia, non basta il singolo episodio violento. Anche una serie di litigi tra marito e moglie, degenerati sporadicamente in violenze fisiche, non è sufficiente a far scattare i «maltrattamenti in famiglia», che, come precisato poc’anzi, richiede delle condotte di sopraffazione sistematiche e continue. Difatti, il codice penale all’ art 572 stabilisce che “chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

LA RECLUSIONE

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni. Una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell’ordine: le condizioni dell’abitazione, le modalità con le quali era stato richiesto l’intervento d’urgenza e le condizioni soggettive della persona offesa, costretta magari a rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all’aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari. (Sentenza Cassazione penale sez. VI, 16/01/2019, n.7139).

COSA DICE LA LEGGE

Il delitto ex art 572 codice penale comprende, inoltre, tutti quei fatti che possono produrre sofferenze sia fisiche che morali in colui che li subisce. È necessario che nel colpevole vi sia una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima. Il reato è quindi realizzato da più atti; occorre pertanto dimostrare che tutti i singoli fatti sono tra loro connessi e frutto di una persistente volontà unitaria, volta a una finalità criminosa. Tuttavia, il reato si consuma col il porre in essere l’azione o l’omissione che costituisce il primo fatto vessatorio e si protrae fino a che i maltrattamenti non siano cessati. Non è necessario alcun danno. È necessario, dunque, che l’agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia mediante l’uso delle più varie forme di violenza fisica o morale.

È stato recentemente preso in considerazione il reato di maltrattamenti anche il comportamento del genitore che esclude dalla vita del figlio in maniera assoluta l’altra figura genitoriale e ciò anche nel caso in cui il minore non percepisce tali comportamenti come mortificanti o dolorosi. Ma, attenzione, la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia deve essere esclusa se la moglie, presunta vittima del reato, reagisce alle intemperanze del marito e non assume mai un atteggiamento di passiva soggezione nei suoi confronti.

Il reato di maltrattamento è integrato non soltanto da specifici comportamenti attivi direttamente opprimenti la persona offesa, ma anche da omissioni, ossia da una deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziale di una persona disabile.

I CENTRI ANTIVIOLENZA

Una legge del 2013 ha statuito l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con i centri qualora questa ne faccia espressamente richiesta.

Illustriamo, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, altre fattispecie che integrano il reato ex art 572 del codice penale.

Minacce e privazione della funzione genitoriale

Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, oltre che l’esercizio reiterato di minacce e restrizioni della libertà di movimento di una donna componente del gruppo familiare, anche la privazione della sua funzione genitoriale, realizzata mediante l’avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. (Cassazione penale sez. V, 25/03/2019, n.21133)

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: quando sussiste concorso formale

È operativo il divieto del “ne bis in idem” determinato dal giudicato, anche dove si reputi che tra le due fattispecie (di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia), sussista un rapporto di concorso formale di reati. Ai fini della preclusione in questione, l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova incriminazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. Pertanto, a prescindere dalla natura dei rapporti tra la fattispecie di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia – concorso apparente di norme per specialità o per consunzione, o concorso formale – la pronuncia di una sentenza irrevocabile in ordine a una delle due figure di reato che abbia avuto a oggetto il medesimo fatto storico rilevante per l’altra, preclude necessariamente l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale in relazione a quest’ultima. (Cassazione penale sez. V, 15/02/2019, n.24445)

Percosse e minacce

Se il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, la condotta minacciosa costituisce una particolare modalità attraverso cui viene a realizzarsi la fattispecie di maltrattamento. A maggior ragione, ciò è vero allorché, come nel caso di specie, le contestate minacce siano finalizzate proprio al maltrattamento, evenienza chiaramente evincibile laddove era stata anche contestata l’aggravante della connessione teleologica ex art. 61, n. 2 c.p.(Cassazione penale sez. VI, 12/02/2019, n.16855)

Maltrattamenti in famiglia: l’opposizione della vittima esclude il reato?

In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato deve ritenersi sussistente, sotto l’aspetto materiale, tutte le volte in cui le condotte di uno dei componenti del nucleo familiare, pur se intervallate nel tempo e persino se contrastate, senza esito, dalla vittima, abbiano finito per alterare la relazione familiare e compromettere la dignità morale e fisica della persona offesa. (Cassazione penale sez. VI, 07/02/2019, n.8312)

La condanna di maltrattamenti in famiglia

La commissione, da parte dello straniero, del reato di maltrattamenti in famiglia impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo, anche nel caso in cui la relativa condanna non sia definitiva. (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 04/02/2019, n.169)

Maltrattamenti in famiglia e danni del minore

Non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di 14 anni, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l’ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore, contemplata dal previgente art. 572, comma 2, c.p., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio. (Cassazione penale sez. I, 24/01/2019, n.12653)

Violenze, offese e umiliazioni reciproche

In tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un’altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti. (Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.4935)

Maltrattamenti in famiglia: attendibilità della persona offesa

L’attendibilità della persona offesa, per la quale è necessario un riscontro più rigoroso se è portatrice di interessi, nel reato di maltrattamenti in famiglia, è necessario individuare gli elementi idonei ad accertare la credibilità del narrato.

Maltrattamenti in famiglia e separazione legale

È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti, atteso che la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie e, pertanto, quanto al rapporto tra i coniugi, la separazione legale non esclude il reato quando le condotte persecutorie incidano sui vincoli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione, che permangono integri anche seguito della cessazione della convivenza.Cassazione penale sez. VI, 05/12/2018, n.6506

Alla luce di quanto illustrato in questo articolo, si consiglia a chi subisce reiterati maltrattamenti di rivolgersi alle forze dell’ordine e ad un legale per vedere tutelata la propria vita e dei prossimi congiunti.

Carolina Cassese

Carolina Cassese

Laureata in giurisprudenza presso l ‘Università degli studi di Napoli Parthenope, dopo aver svolto pratica forense nella materia di diritto civile, decide di intraprendere la carriera dell’insegnamento di diritto ed economia politica presso l’istituto paritario Kolbe di Nola. Ha conseguito diversi master e specializzazioni per l‘ insegnamento ed attualmente collabora con l‘associazione Saviogroup, di cui è vicepresidente, realizzando articoli e servizi fotografici attinenti la festa dei gigli di Nola e non solo. Membro membro del Cda della Pro loco di Nola città d ‘arte con delega alla festa dei gigli. Fa parte del direttivo dell’associazione delle reti delle macchine a spalla. Membro del coro diocesano del Duomo di Nola. Ama il nuoto la pallavolo, la ginnastica artistica e la danza classica, che ha praticato in tenerà età. Da piccola ha studiato pianoforte ed è appassionata di musica classica, napoletana e dei gigli degli anni ‘70 e ‘80. In passato ha inciso alcune canzoni dei gigli, sposando il suo amore per il canto con la festa dei gigli di Nola. Ama trascorrere i weekend al cinema o prendendo parte ad escursioni nei posti più belli della Campania.

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